REGIONE PIEMONTE LEGGE STATUTARIA 13 novembre 2009, n. 2 Modifica agli artt. 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 46 del 19 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

Nessuna richiesta du referebdyn e’ stata presentata

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale statutaria:
Art. 1

Modifica all’art. 19 della legge regionale
statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. L’art. 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1
(Statuto della Regione Piemonte) e’ sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali) – 1. I
Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini
dell’espletamento del loro mandato e secondo le modalita’ stabilite
dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i
dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi
richiamati, connessi con l’attivita’ della Regione.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e
l’estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti
dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) uffici della Regione;
c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche
non direttamente, dalla Regione;
d) agenzie, aziende, societa’ e fondazioni istituite,
controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla
Regione;
e) concessionari di pubblici servizi regionali;
f) enti, agenzie, aziende, societa’ e fondazioni che svolgono
attivita’ o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti
alla vigilanza o al controllo della Regione.
3. I Consiglieri hanno facolta’ di esercitare il diritto di
accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono
qualificati come riservati, fermo restando l’obbligo di mantenere la
riservatezza.».

Art. 2 Modifica all’art. 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 1. All’art. 28 della legge regionale statutaria n. 1/2005, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, societa’ e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facolta’ di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali.».

Art. 3 Modifica all’art. 37 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 1. All’art. 37 della legge regionale statutaria n. 1/2005, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.». La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 13 novembre 2009 BRESSO Il testo sopra riportato e’ stato approvato dal Consiglio Regionale in prima deliberazione in data 17 marzo 2009, in seconda deliberazione in data 24 luglio 2009 e promulgato dalla Presidente della Giunta regionale in data 13 novembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0849&tmstp=1276154612717

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