T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 2092 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 1° luglio 2010 e depositato il 27 luglio 2010, F.A. e gli altri ricorrenti in epigrafe meglio identificati hanno chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento, serbato dalle Autorità statali intimate, in ordine alla definizione delle procedure negoziali e dei conseguenti atti formali di recepimento per l’istituzione del sistema di previdenza complementare, mediante la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto e l’avvio dei fondi pensione negoziati, in particolare per il personale delle Forze Armate, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere.

Costituitesi in giudizio, le Autorità statali intimate, con memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, hanno dedotto in modo diffuso l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva (richiamando numerose sentenze rese da questo Tribunale su analoghi ricorsi), per carenza dei presupposti, anche in relazione alla natura normativa regolamentare dell’attività oggetto del preteso inadempimento, per omessa notifica ai comitati centrali di rappresentanza per le Forze Armate e/o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per le Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché la sua infondatezza essendo state comunque avviate, ancorché poi non concluse, le procedure negoziali di concertazione intese all’attuazione del sistema della previdenza complementare.

Nella camera di consiglio del 10 novembre 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è palesemente inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, secondo la più radicale delle plurime eccezioni pregiudiziali spiegate dall’Avvocatura generale dello Stato.

1.1) Com’è noto, la riforma previdenziale di cui alla c.d. legge "Dini" ( legge 8 agosto 1995, n. 335) ha introdotto per la liquidazione delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle altre forme sostitutive ed esclusive della medesima un nuovo sistema contributivo, confermando il previgente sistema retributivo per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995 e istituendo un regime misto per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla stessa data del 31 dicembre 1995 (art. 1 commi 6 e 12); il successivo art. 2 della legge ha poi previsto la "trasformazione" per i lavoratori pubblici dei trattamenti di fine servizio in trattamenti di fine rapporto, ossia la loro omogeneizzazione alle previsioni dell’art. 2120 cod. civ. (comma 5), demandando alla contrattazione collettiva nazionale la relativa disciplina e i relativi adeguamenti della struttura retributiva e previdenziale, anche ai fini dell’attuazione della c.d. previdenza complementare (comma 6), e ciò anche per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995 (comma 7).

Giova rammentare che le c.d. forme di previdenza complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico sono state introdotte dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 per i lavoratori sia privati che pubblici (art. 2 lettera a), demandandone l’istituzione, quanto al personale pubblico, ai contratti collettivi e, per il personale non contrattualizzato, ossia in regime di diritto pubblico, alle norme dei rispettivi ordinamenti (art. 3 comma 2); disposizioni analoghe sono state poi dettate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 che ha riformulato la disciplina delle forme di previdenza complementare.

Con particolare riguardo al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, ha rinviato la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, rispettivamente alla contrattazione collettiva (per le forze di polizia a ordinamento civile: art. 3) e a procedure di concertazione (per le forze di polizia a ordinamento militare: art. 4 e per le forze armate: art. 5).

Le procedure di concertazione sono regolate dall’art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995 (come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2000, n. 129); avviate dal Ministro della funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione), con il coinvolgimento, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, e del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze (che hanno facoltà di presentare proposte, richieste, da inoltrare anche ai Ministri della difesa (per le Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri) e dell’Economia e finanze (per la Guardia di Finanza), esse "… hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive…", ivi compresa la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sindacale (per le forze di polizia a ordinamento civile) e dello schema di provvedimento (per il personale delle forze armate e di polizia a ordinamento militare), anche con convocazioni congiunte delle delegazioni di parte pubblica, dei rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, dei Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER e delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

L’ipotesi di accordo economico collettivo e lo schema di provvedimento, corredati dai prescritti prospetti (che indicano personale interessato, costi unitari, oneri riflessi del trattamento economico, quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta), esaminate le eventuali osservazioni, sono approvati dal Consiglio dei Ministri, che autorizza la sottoscrizione degli accordi e fissa i contenuti dello schema di provvedimento (per il personale a ordinamento militare), quest’ultimo recepito da decreto del Presidente della Repubblica, con esclusione espressa del parere del Consiglio di Stato.

L’art. 26 comma 20 della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448, con norma d’intepretazione autentica, ha chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme di previdenza complementare.

L’art. 67 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha ribadito che le procedure di negoziazione e concertazione, in prima applicazione, provvedono a definire (salva la volontarietà dell’adesione ai fondi pensione):

"a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare…anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;"

"b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;"

"c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare".

1.2) Così delineato, in estrema sintesi, il quadro di riferimento normativo, deve rilevarsi che i ricorrenti, senza precisare peraltro nulla in ordine alla propria appartenenza alle Forze armate o alle Forze di polizia (a ordinamento civile o militare) e alle loro qualifiche e/o gradi, censurano il silenzioinadempimento in ordine alla trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto e all’istituzione del sistema di previdenza complementare, e quindi la mancata definizione delle procedure di negoziazione e concertazione di cui all’art. 7.

Orbene, è del tutto evidente che i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale" e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali" in oggetto, che appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d’interessi collettivi (quanto alle forze di polizia a ordinamento militare e al personale delle forze armate), chiamate a partecipare ai predetti procedimenti.

In tal senso il Tribunale non può che confermare l’orientamento giurisprudenziale richiamato dall’Avvocatura generale dello Stato, come condensatosi nelle sentenze della II Sez., 30 ottobre 2009, n. 10560 e 24 febbraio 2010, n. 2991 e di questa stessa Sezione I, 19 aprile 2010, n. 7448, n. 7456 e n. 7458.

2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza, tenuto conto che al momento della sua proposizione era già ampiamente e chiaramente delineato l’orientamento giurisprudenziale richiamato sub 1.2).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), pronunciando con sentenza definitiva sul ricorso in epigrafe n. 6825/2010, così provvede:

1) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;

2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell’Avvocatura generale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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