T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 2091 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Sen. N.P.D.G., eletto al Senato nella circoscrizione estera Europa nelle elezioni politiche del 12/14 aprile 2008, sul presupposto della sua iscrizione nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) del Comune di Roma, ha impugnato il decreto del Console d’Italia in Bruxelles n. 14 del 14 maggio 2008, recante annullamento del certificato consolare rilasciato il 5 marzo 2008, attestante la residenza del ricorrente all’estero, nella circoscrizione Europa all’indirizzo Avenue de Terveuren n. 143 -1040 Etterbeek, e il conseguente provvedimento di cancellazione dall’A.I.R.E. del Comune di Roma, deducendone, con due distinti motivi, l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto d’istruttoria (in relazione all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e violazione delle correlate garanzie partecipative) e per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 470 del 1988 ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per sviamento, irragionevolezza, superficialità, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, manifesta ingiustizia e illogicità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti (quanto alla cancellazione dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero e al presupposto decreto consolare).

Nel giudizio si sono costituite le Autorità Statali intimate, che hanno dedotto l’infondatezza del ricorso, e il Comune di Roma, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del G.A. e a sua volta ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Nel giudizio è altresì intervenuto Raffaele F., primo dei non eletti nella circoscrizione estera Europa, che ha dedotto, a sua volta, il difetto di giurisdizione del G.A., nonché l’infondatezza del ricorso.

In relazione a successivi sviluppi della vicenda politicoamministrativa e a vicende giudiziarie, e a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sen. D.G. il 3 marzo 2010, con conseguente proclamazione dell’elezione dell’interveniente, con atto sottoscritto dal ricorrente e dai suoi difensori, notificato il 18 novembre 2010 e depositato in segreteria il 3 dicembre 2010 è stata dichiarata la rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.

Con memorie difensive depositate rispettivamente il 9 dicembre 2010 e il 2 dicembre 2010, l’Avvocatura generale dello Stato e l’interveniente Sen. F. hanno insistito per la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato quindi riservato per la decisione.

Il Tribunale, preso atto della rituale rinuncia al ricorso, non può che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera c) del codice del processo amministrativo, con la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore delle parti costituite, delle spese e onorari del giudizio, liquidate come da dispositivo, non sussistendo ragioni positive per disporne la compensazione, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso in epigrafe e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Avvocatura generale dello Stato quale distrattaria ex lege per le Autorità statali intimate, del Comune di Roma, in persona del Sindaco protempore, e dell’interveniente, delle spese e onorari di giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00 per ciascuna delle anzidette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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