Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 10660 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I sig.ri I.L., + ALTRI OMESSI insieme ad altri sei ricorrenti – con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedevano la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita. La Corte d’appello, con decreto depositato il 22 maggio 2008, liquidava a ciascun ricorrente la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e spese liquidate nella misura complessiva di Euro 600,00 di cui Euro 100,00, per spese vive, 200,00 per diritti e 300,00 per onorari, con l’aumento del 20% per ogni ricorrente oltre il primo, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. I.L., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 3 luglio 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

La Corte delibera che sì dia luogo a motivazionesemplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, come dovevano esserlo stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

2. Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382). Il secondo motivo va dichiarato assorbito.

Dovendo il decreto impugnato essere cassato, limitatamente ai ricorrenti, in relazione al primo motivo ed essendo state le spese liquidate nel decreto impugnato unitariamente "pro quota" in favore degli otto odierni ricorrenti e di altre sei parti, che non hanno impugnato il decreto, la cassazione travolge anche per quattro settimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede, sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuno, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex L. n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie primo motivo, dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi e per quattro settimi con riferimento alle spese in esso liquidate.

Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti I.L., + ALTRI OMESSI degl’interessi legali dalla data della domanda sulla somma liquidata a ciascuno dalla Corte d’appello di Euro 5.000,00. Condanna altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 1.300,00 per onorari, 950,00 per diritti, oltre Euro 120,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 300,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

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