Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9421 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Polizia Giudiziaria, in data 30-1- 2010, procedeva al sequestro preventivo in via d’urgenza dell’autovettura Ford Focus tgt. (OMISSIS) di proprietà e condotta da G.C., accusato del reato ex art. 186, comma 2, lett. c) per avere guidato l’autovettura in stato di ebbrezza alcolica.

Il GIP del Tribunale di Benevento, in data 1-2-2010, convalidava il provvedimento della Polizia ed emetteva decreto di sequestro preventivo.

L’indagato proponeva impugnazione al Tribunale del Riesame che, con provvedimento in data 9-3-2010, respingeva l’istanza confermando il decreto di sequestro. Il Tribunale rilevava che sussistevano adeguati elementi indiziari attestanti la ricorrenza del reato di guida in stato di ebbrezza per uso di alcool nell’ipotesi più grave e la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità del mezzo sequestrato potesse protrarre le conseguenze del reato, e, comunque, il provvedimento cautelare in questione era finalizzato pure alla confisca obbligatoria del veicolo.

2. Il G. proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale.

Eccepiva la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. osservando che mancava la concreta attualità dei requisiti stabiliti da detto disposto, mentre allo stato non emergevano elementi comprovanti un serio pericolo per l’incolumità della collettività in relazione all’utilizzo del veicolo sequestrato da parte di esso proprietario ed interessato. D’altro canto, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del bene, sarebbe stato necessario uno specifico nesso strumentale tra "res" e "reato" per giustificare, al fine di tutelare gli interessi sociali, il sacrificio invece di diritti patrimoniali del singolo. Aggiungeva che l’autovettura in sequestro era un’auto aziendale utilizzata per l’esercizio dell’attività commerciale svolta dalla Ditta "Bar del Centro" sito in (OMISSIS). Evidenziava, altresì, la ricorrenza di alcune invalidità intercorse nel procedimento cautelare ed in particolare l’evenienza per cui il Giudice aveva formulato la convalida in relazione ad una procedura di sequestro diversa da quella concernente esso ricorrente, caratterizzata da dati temporali del fatto diversi da quelli reali. Chiedeva in via principale l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

In tema di sequestro di autovettura ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1 ovvero finalizzato alla confisca del mezzo, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), sono intervenute come è noto numerose innovazioni qualificative. In primo luogo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196/ 2010, ha ritenuto la natura non di misura di sicurezza della confisca stabilita dal C.d.S., ma piuttosto quella di sanzione penale. Parimenti, le S.U. della Corte di Cassazione, con decisione in data 25-2-2010 n23428, hanno qualificato come sanzione penale accessoria detta confisca. Le conseguenze delle indicate statuizioni sono state quelle di non consentire l’applicazione retroattiva della misura, come invece ammissibile nel caso di misure di sicurezza.

Inoltre, la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 ha introdotto rilevanti modifiche agli artt. 186 e 187 C.d.S.. In particolare, deve ritenersi che la confisca ora abbia natura amministrativa (sia pure afflittiva). In tal senso depone il richiamo, contenuto nell’art. 186 C.d.S., ai fini dell’esecuzione del sequestro all’art. 224 ter C.d.S. che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo. L’art. 224 ter C.d.S. si palesa norma generale nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nel C.d.S. ha ora natura amministrativa. Per il sequestro del mezzo si procede secondo le modalità amministrative e l’opposizione può essere proposta al giudice di Pace in sede civile (v. artt. 213-205 C.d.S.).

Al riguardo, si ritiene che vi sia contiguità normativa tra la confisca come sanzione penale e confisca come sanzione amministrativa; in altre parole, il legislatore ha introdotto un mutamento di qualifica giuridica, ma il fatto permane nella sua configurazione come reato e muta solo la natura della sanzione accessoria. Rimane una stretta sostanziale contiguità di effetti delle due misure accessorie (in precedenza con natura penale ed ora amministrativa). In tema, deve pure rilevarsi che per i procedimenti pendenti, in mancanza di norme transitorie, sono applicabili i principi del "tempus regit actum" e soprattutto della "perpetualo iurisdictionis", nel senso che le procedure di sequestro e di confisca dei mezzi eseguite prima dell’entrata In vigore della L. n. 120 del 2010 sono legittime ed il relativo "iter" va esaurito. Tra l’altro, va evidenziato che il procedimento di sequestro penale presenta sicuramente caratteristiche di maggiore garanzia per i soggetti interessati rispetto alla procedura amministrativa; d’altro canto, l’eventuale emissione attuale di provvedimento di confisca dovrà tener conto della nuova connotazione amministrativa. (V. su tutta la problematica, Cass. 4-11-2009 n 40523/2010).

2. Ciò premesso, riprendendo in considerazione la fattispecie, deve rilevarsi che il sequestro è stato adottato ritualmente in presenza del "fumus boni iuris", configurante la ricorrenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, e nella sussistenza di pericolo che la disponibilità del mezzo potesse consentire la perpetrazione di altri reati; parimenti, sussistente era la configurabilità della confisca obbligatoria ex art. 321 c.p.p., comma 2 in riferimento all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

I giudici di merito, d’altro canto, hanno dato atto che il veicolo risulta intestato all’indagato ed è in sua diretta disponibilità.

Neppure sussistono le censure processuali cui ha fatto cenno generico l’istante.

3. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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