Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9420 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Udine applicava, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., all’imputato P.R. la pena complessiva di anni uno mesi undici giorni quattro di reclusione per il reato di omicidio colposo e per i reati ex art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 per non essersi fermato in occasione di un incidente stradale e per non avere prestato assistenza alla persona investita e che aveva riportato ferite. Il Giudice applicava anche la sanzione accessoria della sospensione della patente guida per la durata di anni due.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste proponeva ricorso per cassazione.

Rilevava che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida era stata fissata dal giudice in misura inferiore al minimo previsto dalle norme, incorrendo in violazione di legge.

Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente, appunto, alla determinazione della durata della sanzione amministrativa in questione. L’imputato presentava memoria difensiva.

3. Il ricorso va accolto perchè fondato.

Si osserva che, ai sensi dell’art. 222 C.d.S., commi 2 e 2 bis, è stabilita, nell’ipotesi di delitto per omicidio colposo, la sospensione della patente guida da 15 giorni a quattro anni, con la riduzione premiale fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena a seguito di patteggiamento. Per il reato ex art. 189 C.d.S., comma 6 è prevista la sospensione della patente da uno a tre anni, mentre per il delitto ex art. 189 C.d.S., comma 7 la durata della sanzione è da un anno e sei mesi sino a cinque anni.

D’altro canto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso che la durata della sospensione della patente di guida, appunto quale sanzione amministrativa accessoria, è pari, in caso di pluralità di reati, al cumulo dei periodi previsti in riferimento a ciascun reato. In tale materia sono inapplicabili le discipline tipicamente penalistiche, finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive – art. 81 cod. pen. – (v. Cass. 24-3-2009 n 15283).

Ne consegue che la sanzione amministrativa applicata dal giudice si palesa sicuramente inferiore ai minimi edittali previsti.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Udine che dovrà provvedere, sulla base dei principi indicati, a rideterminarla nuovamente.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Udine.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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