Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9419 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.V. veniva sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere per il periodo dal 9-11-2004 al 23-11-2004, perchè indagata per i delitti di associazione a delinquere e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il Tribunale del Riesame di Lecce, con provvedimento del 23-11-2004, annullava la misura cautelare per mancanza di indizi e disponeva la scarcerazione della B..

Successivamente, il GIP del Tribunale di Lecce, con sentenza in data 16-11-2005, dichiarava non luogo a procedere nel merito nei confronti della predetta.

La B. proponeva istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta chiedendo che gli venisse riconosciuta l’indennità nella misura di Euro 10.000,00. 2. La Corte di Appello di Lecce rigettava la domanda.

Osservava che l’istante aveva dato causa all’emissione del provvedimento cautelare per avere tenuto un comportamento contrassegnato da colpa grave.

3. L’istante avanzava ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello, mettendo in evidenza tra l’altro che quest’ultima non aveva tenuto conto della circostanza che il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura cautelare riconoscendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Chiedeva l’annullamento del provvedimento della Corte di merito.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso va accolto perchè fondato.

Invero, B.V. ha dedotto che il Tribunale del Riesame di Lecce ha annullato il provvedimento cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza legittimanti l’adozione della misura coercitiva nei confronti di essa indagata per i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Detta emergenza processuale configura, come è noto, un’autonoma ipotesi generatrice del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, qualificata come "ingiustizia formale", consistente nel fatto che l’ordinanza coercitiva risultava affetta da vizi genetici, tipizzati dal legislatore negli artt. 273 e 280 c.p.p., ed accertati con provvedimento irrevocabile. In tema, di recente, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza in data 27-5-2010 n. 32383/2010, hanno affermato che la condizione ostativa contenuta nell’art. 314, comma 1 (non avere dato o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave) è applicabile anche all’ipotesi cd. di ingiustizia formale in cui l’illegittimità della custodia sia stata accertata con giudicato cautelare, riscontrando l’insussistenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p..

La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura coercitiva avvenga sulla base dei medesimi elementi di cui ha tenuto conto il giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

6. Ne consegue che l’istanza di riparazione avanzata dalla B. va esaminata sotto il menzionato profilo, al fine di evidenziare se gli elementi su cui ha deciso il Tribunale del Riesame siano o meno i medesimi di quelli valutati dal GIP nell’emettere la misura coercitiva: nel caso di corrispondenza dei dati esaminati, con diversificazione solo della valutazione operata dai due organi giudiziari, evidentemente non vi sarebbe "spazio" per una valutazione della eventuale "colpa" della ricorrente in funzione sinergica con l’emissione del provvedimento cautelare nei suoi riguardi.

7. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce, per un nuovo esame della domanda di riparazione.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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