T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-03-2011, n. 2103 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, la "T.M.S." (che insta, altresì, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della dedotta illiceità dell’agire amministrativo) ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) l’aggiudicazione – alla controinteressata "M.I." – della gara d’appalto indetta per la fornitura di ecografi digitali per Enti e Reparti delle FF.AA.. (Lotto 1"CIG 051401201F").

Stante la manifesta fondatezza (di parte) delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio fissata per la delibazione della suindicata istanza incidentale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Se – invero – non appare condivisibile quanto lamentato dalla ricorrente circa la mancata sottoscrizione di ciascuna delle pagine di cui si compone l’autocertificazione resa dall’Amministratore unico della ditta aggiudicataria: non essendo imposta – questa (inutile) formalità – dalla "lex specialis" di gara (né dal D.P.R. 445/2000: col quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si deve pur sempre riconoscere che il predetto documento – concernendo un requisito soggettivo proprio di un cittadino coreano (ed, in particolare, la dichiarazione di insussistenza di condanne penali in capo al signor Hyun Seok Kim: che, se può esser considerata valida per quanto attiene alla giurisdizione italiana, non lo è di certo per la parte che riguarda – in maniera diretta – quel lontano Paese asiatico) – aveva (ed ha) ad oggetto circostanze (si cita, pressoché testualmente, dall’art.5 del D.P.R. 403/98) non "certificabili e attestabili da soggetti pubblici o privati italiani".

E che ciò sia vero (anche per la p.a.), è dimostrato dal fatto che – successivamente all’aggiudicazione provvisoria della gara "de qua" – la stazione appaltante si è sentita in dovere di richiedere alla competente "Korean National Policy Agency" una specifica certificazione: che attestasse, appunto, l’incensuratezza (anche "in loco") del cennato soggetto.

Orbene; poiché – nel corso del presente giudizio – la resistente non è stata in grado di esibire una tale certificazione (che è, quindi, presumibile non sia ancora stata acquisita), l’impugnata aggiudicazione (definitiva) – in quanto disposta in favore di chi, allo stato degli atti, avrebbe dovuto esser escluso dalla procedura concorsuale in esame – si appalesa (quanto meno, sotto l’assorbente profilo del dedotto difetto di istruttoria) intrinsecamente illegittima: e (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) va, pertanto, annullata.

E’ solo da aggiungere che, poiché nessun vizio è risultato inficiare la "lex specialis" di gara, un tale annullamento non comporta – per la p.a. – l’obbligo di rinnovare la gara stessa nella sua interezza. (Essendo sufficiente, per essa, riavviare la procedura concorsuale a partire dall’ultimo atto non riconosciuto illegittimo).

E non dovendosi rinnovare integralmente la gara; e non potendosi (neppure) escludere che – a seguito delle nuove valutazioni – la ricorrente (pur non vantando, allo stato, i titoli per subentrare automaticamente nel contratto: la cui esecuzione, tra l’altro, non sembra ancora iniziata) possa conseguire l’aggiudicazione di questo, il Collegio (comparati attentamente gli interessi dei soggetti coinvolti nella particolare vicenda) ritiene di dover richiamare il disposto dell’art.245 ter del d.lg. n.163/2006 (introdotto dall’art.10 del d.lg. n.53/2010): dichiarando, in accoglimento (anche) di questo specifico "Capo"della domanda, l’inefficacia – con effetti "ex tunc" (decorrenti, cioè, dalla data della relativa stipulazione) – del cennato atto negoziale. (Per l’applicazione, ad una fattispecie analoga, di tali principi: cfr. – da ultimo – TAR Lazio, I bis, n.32394/2010).

E’, infine, da rilevare che quest’ultima statuizione (riportando le parti nella posizione che esse avevano al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in principalità) assicura alla "T." una sorta di "reintegrazione in forma specifica": e (al di là del fatto che l’applicazione, disposta – nella circostanza – dal Collegio, dell’art.245ter del d.lg. n.163/2006 esclude la contestuale operatività del comma quinquies di tale articolo) rende, per sua stessa natura, superflua una pronuncia giudiziale sull’avanzata richiesta risarcitoria.

Le spese di lite seguono (comunque) la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3.000,00 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *