Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9351 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale i medici D.C.G. ed C. E. erano stati assolti dal reato di omicidio colposo a danno del paziente B.S.B..

2. Le parti civili proponevano ricorso per cassazione. Contestavano la ritenuta esclusione, da parte dei giudici di merito, del nesso causale tra il decesso della parte offesa e l’intervento di chirurgia vascolare venosa eseguito dai chirurghi indicati D.C. e C., addetti all’unità funzionale di chirurgia vascolare della casa di cura privata presso la quale era stata ricoverata la vittima.

3. Successivamente, il difensore delle parti civili, munito di procura speciale, rinunciava al ricorso. Ne consegue l’inammissibilità delle impugnazioni con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi, per presumibile accordo intervenuto tra le parti in tema di interessi civili, giustifica la mancata applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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