Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9350 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GUP del Tribunale di Udine, in esito a giudizio abbreviato, riconosceva la responsabilità penale di B.L. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (fatto del (OMISSIS)) e lo condannava alla pena di giorni dodici di arresto ed Euro 400 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. Le risultanze dell’alcol-test al quale si era sottoposto l’imputato, fermato dalla Polizia Stradale, avevano evidenziato un tasso alcolemico di 0,96 nella prima prova e di 1,12 nella seconda.

2. L’imputato proponeva impugnazione con appello. La Corte di Trieste confermava la sentenza di primo grado. In ordine ai motivi di appello fatti valere dall’interessato, rappresentava che nel verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria si dava atto espressamente che il conducente del veicolo fermato era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia il che peraltro non aveva effettuato il B.. Aggiungeva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il mancato deposito del verbale contenente gli esiti dell’alcol test non integrava alcuna nullità ma piuttosto una mera irregolarità che non incideva sulla validità o utilizzabilità dell’atto. Affermava ancora che l’etilometro, come riportato nel verbale di accertamento, risultava debitamente omologato.

3. L’imputato presentava ricorso per cassazione mediante il deposito di due atti separati, uno a firma del difensore e l’altro sottoscritto direttamente dalla parte.

Rilevava che mancava ogni certezza che il conducente dell’autovettura fosse stato avvertito, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso della prova dell’alcol test: invero, la relativa casella prestampata nel verbale, a conferma dell’effettuato adempimento, non risultava barrata.

Precisava che la richiesta rivolta alla Polizia Stradale di avere copia del certificato di omologazione dell’etilometro usato nell’occasione non aveva avuto risposta; d’altro canto, detto apparecchio avrebbe dovuto essere sempre accompagnato da un libretto attestante appunto l’avvenuta omologazione e taratura periodica, il che non era avvenuto nel caso di specie.

Si doleva ancora per la mancata sostituzione da parte del Collegio, come da lui richiesto, della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria; sul punto, la Corte aveva erroneamente motivato nel senso che la sospensione condizionale, già concessa, sarebbe stata più favorevole per il prevenuto.

Produceva ulteriore memoria contenente precisazioni sui fatti di causa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che, come già rappresentato dal Giudice di Appello, nel verbale di polizia giudiziaria si da formalmente atto ripetutamente dell’avvertimento formulato all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell’esame alcolimetrico, e della risposta negativa espressa al riguardo dal predetto.

Inoltre, come pure affermato dalla Corte di merito, non sussistono elementi che possano indurre a non ritenere funzionale l’apparecchiatura etilometro utilizzata, di cui si affermava testualmente che era stata omologata. Parimenti corrette appaiono le argomentazioni della Corte di Appello secondo cui la sospensione condizionale della pena detentiva disposta in favore di B. L., di cui questi non aveva chiesto l’esclusione, costituiva beneficio più favorevole rispetto alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *