Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 6-3-2009, dichiarava G.G. colpevole per il delitto di furto aggravato perpetrato in data 18-2-2009 a danno di C. A., con la condanna, computata la recidiva reiterata specifica, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

In fatto era avvenuto che l’imputato era stato arrestato in flagranza di reato in quanto accusato di essersi impossessato, agendo in concorso con persona non identificata, della somma di Euro 4.500,00, collocata all’interno di un libretto di pensione appartenente ad C.A.. Il prevenuto si era presentato nell’abitazione della parte offesa, simulando la qualità di direttore del Comune di Francavilla Fontana e preposto, assieme al complice, al controllo circa il pagamento della tassa sui rifiuti. La parte offesa subito dopo aveva sporto denuncia, riconoscendo in fotografia l’autore del crimine.

2. Avverso detta sentenza proponevano impugnazione l’imputato ed il P.M. presso il Tribunale di Brindisi.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 16-11-2009, respingeva l’impugnazione del G., mentre accoglieva quella interposta dal P.M. Al riguardo, rilevava che erroneamente il Giudice di primo grado aveva calcolato l’aumento per la recidiva nella metà anzichè nei due terzi della pena da infliggere. Pertanto, rideterminava la pena da irrogare al prevenuto in anni tre mesi quattro di reclusione ed Euro 667,00 di multa.

3. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, presentando due ricorsi distinti tramite diversi difensori.

In entrambi i ricorsi veniva contestato l’accertamento della responsabilità a carico del G., rilevando la non corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti ed in particolare l’assunto riconoscimento dell’autore del reato nella persona di G. da parte del danneggiato C.A.. D’altro canto, il preciso alibi fornito dal prevenuto attestante che egli si trovava in altro luogo all’epoca del fatto criminoso era stato confutato dai Giudici con motivazioni manifestamente illogiche e contraddittorie. Inoltre, nel secondo ricorso prodotto, veniva censurato il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e privo di adeguata motivazione. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

In fatto, secondo la ricostruzione esposta dai giudici di merito, risulta che i sedicenti funzionar del Comune di Francavilla Fontana hanno portato a termine il furto della somma in contanti aggirandosi per l’abitazione della persona offesa e simulando di dovere ricercare le bollette della tassa rifiuti, asserendo che, una volta rinvenuta l’ultima bolletta pagata, successivamente l’interessato, attesa l’età anziana raggiunta, non avrebbe dovuto più pagare la relativa tassa.

D’altro canto, la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte di legittimità può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, poichè esso è in principio riservato al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Lecce ha manifestato un logico ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo congruo evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione circa la ricorrenza del reato, è stata fornita una ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni e non altre, con la conseguente declaratoria di responsabilità penale del prevenuto. Nè, i motivi fatti valere appaiono idonei a contrastare in modo concreto le diverse valutazioni prospettate dai giudici di merito. Anche il trattamento sanzionatorio si palesa correttamente giustificato, tenendo conto della gravità dell’episodio criminoso.

2. Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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