T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 08-03-2011, n. 2112 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con decreto prot. 243249 del 23.12.2010, lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma ha disposto l’annullamento, in via di autotutela, del provvedimento di rigetto della domanda di emersione presentato dal ricorrente, impugnato nel presente gravame;

rilevato inoltre che le parti sono state convocate nuovamente per la data del 28.3.2011 per il nuovo esame della pratica;

Ritenuto pertanto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto in senso satisfattorio per il ricorrente;

Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio, sussistendo giusti motivi in considerazione della sollecita definizione, in via di autotutela, della controversia;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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