Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 10647 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, B.D. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 25/05/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus e liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

Giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 8568 del 2005) precisa che, ai fini dell’equa riparazione, non può computarsi tutta la durata del procedimento, ma solo quella irragionevole, secondo le indicazioni della L. n. 89 del 2001.

Giurisprudenza consolidata esclude la necessità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. N. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.000,00; procedimento presupposto: maggio 2000 – gennaio 2007; durata ragionevole: tre anni).

Va pure rigettato il presente ricorso in punto spese giudiziali, parzialmente compensate, in relazione al contenuto delle questioni trattate.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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