T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 08-03-2011, n. 2111 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, società esercente il servizio gran turismo provinciale Roma sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto – Fiumicino Traghetti, impugna il parziale diniego alla sua richiesta di accesso concernente i documenti relativi al servizio gran turismo di collegamento tramite bus espletato dalla società S.I.T.

Rileva, in punto di fatto, che i mezzi della SIT sostano, all’aeroporto di Fiumicino, nello stesso "stallo" usato dalla ricorrente e spesso lo occupano abusivamente con i proprio mezzi anche negli orari assegnati alla ricorrente, così sottraendole clientela. Secondo la ricorrente, inoltre, la SIT commetterebbe anche altre irregolarità – quali ad esempio la vendita dei biglietti fuori dai luoghi preposti, salita di passeggeri in fermate non consentite ecc. – e pertanto, proprio allo scopo di verificare quali esattamente siano le condizioni del servizio espletato dalla SIR, ha chiesto l’accesso ad una serie di atti. La provincia di Roma lo ha concesso solo relativamente al provvedimento di autorizzazione della SIT e al provvedimento di approvazione del programma orario, ritenendo in relazione ad esse la legittimazione della istante..

La ricorrente, invece, sostiene di aver diritto ad avere accesso anche agli altri documenti richiesti essendo tutti correlati al suo interesse. In particolare, quanto al nulla osta all’impiego di mezzi di trasporto per lo svolgimento del servizio, al fine di conoscere il numero esatto di mezzi che la SIT può utilizzare; in relazione al nulla osta tecnico per lo svolgimento del servizio, al fine di conoscere con precisione quali sono gli stalli che la SIT può utilizzare e con quali modalità, condizioni e tempi di salita e discesa dei passeggeri. Infine, per quanto attiene al regolamento per la vendita dei biglietti, l’interesse della ricorrente sorge per la necessità di accertare la correttezza delle modalità di vendita dei biglietti da parte della SIT s.r.l.

Lamenta inoltre la ricorrente che il provvedimento impugnato non è motivato.

La provincia di Roma ha deposito una memoria per l’udienza spiegando che non esiste alcun regolamento provinciale per la vendita dei biglietti delle corse autorizzate e ribadendo per il resto il suo precedente rifiuto.

Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.

Va riconosciuta in capo alla istante una posizione giuridicamente rilevante in ordine alla tutela della concorrenza.

Tale interesse sussiste non solo in relazione agli atti per i quali la Provincia ha concesso l’accesso ma anche in relazione al nulla osta tecnico all’impiego dei mezzi, dal quale si evince il numero e la tipologia dei mezzi utilizzati dalla concorrente nonché in relazione al nulla osta tecnico per lo svolgimento del servizio, al fine di consentire alla ricorrente di sapere quali sono gli stalli che la SIT può utilizzare e con quali modalità. Non può essere invece consentito l’accesso al regolamento per la vendita dei biglietti in quanto l’Amministrazione ha dedotto la sua inesistenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e ordina l’esibizione dei seguenti documenti: nulla osta tecnico all’impiego dei mezzi e nulla osta tecnico per lo svolgimento del servizio.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 500 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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