Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9346 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 13-11-2009, condannava V.P. alla pena di Euro 600,00 di multa perchè ritenuto colpevole per il reato di lesioni colpose perpetrato a seguito di incidente stradale.

2. Il P.M. presso la Procura Generale di Roma proponeva ricorso per cassazione, rilevando che il Giudice non aveva, erroneamente, applicato la sanzione della sospensione della patente guida.

3. Il ricorso va accolto.

Ai sensi degli artt. 218 e 222 C.d.S., nel caso di violazione di norme del Codice Stradale da cui derivino danni alle persone, come avvenuto nel caso di specie, il Giudice deve applicare obbligatoriamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissando la durata come previsto nell’art. 222, comma 2.

In tal senso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Roma.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione penale annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di Pace di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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