Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 10645 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, M.N. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 13-10-2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

Giurisprudenza consolidata esclude la necessità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.750,00; procedimento presupposto: agosto 1997 – pendente al deposito del ricorso, giugno 2006; durata ragionevole:

3 anni). Rimane assorbito il motivo relativo alle spese che andranno riliquidate, tenendo conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 5.500,00, nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione, con l’accoglimento soltanto parziale del ricorso, richiede che le spese del presente giudizio siano per metà compensate e per metà poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.500,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di metà e condanna l’Amministrazione al pagamento della restante metà, liquidandole in Euro 400,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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