Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 5-5-2009, confermava la decisione del GUP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 7-5-2008 con la quale M.A. era stato dichiarato colpevole per il reato di furto aggravato commesso presso l’abitazione di A.P., ove il predetto era accusato di avere prelevato una catenina in oro bianco, un anello in oro giallo e un mazzo di chiavi.(fatto del (OMISSIS)).

L’imputato era stato condannato a seguito di giudizio abbreviato in primo grado, con la contestazione della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa.

2. La Corte rilevava che, malgrado il furto non fosse stato perpetrato il 9 settembre 2008 come indicato nel capo d’imputazione, essendo stata invece scoperta l’asportazione dei beni la sera del giorno 8 settembre ai ritorno del proprietario nell’immobile, tale imprecisione nella determinazione temporale del fatto non era idonea a determinare incertezza sulle modalità e caratteristiche dell’occorso.

In ordine al merito della responsabilità dell’imputato, la Corte di Appello evidenziava che la "Relazione tecnica delle indagini dattiloscopiche" eseguita dalla Polizia Scientifica aveva ampiamente messo in luce la corrispondenza delle impronte digitali del prevenuto con quella rilevata sull’anta della libreria dell’abitazione ove era avvenuto il furto.

3. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Eccepiva la violazione dell’art. 522 c.p.p. (condanna per un fatto diverso dalla contestazione) ribadendo che la non sicura collocazione nel tempo dell’episodio criminoso non aveva consentito ad esso istante un’adeguata difesa e nè tale imprecisione nella contestazione poteva ritenersi compatibile con la natura di giudizio speciale del rito abbreviato.

Si doleva per la mancata integrazione dell’istruzione dibattimentale, appunto richiesta al Giudice di Appello ma non ammessa, al fine di specificare definitivamente l’arco temporale di riferimento entro cui collocare la presunta condotta delittuosa.

Contestava ulteriormente le modalità di esecuzione della comparazione delle impronte digitali rinvenute nel luogo di perpetrazione del furto.

Chiedeva l’annullamento della decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso si palesa inammissibile perchè manifestamente infondato. Si osserva che i giudici di merito hanno compiuto un’adeguata ricostruzione in fatto dell’occorso, dando atto delle corrette indagini dattiloscopiche compiute dalla Questura di Caserta che avevano consentito di accertare in modo sicuro che le impronte rinvenute nell’abitazione della parte offesa erano attribuibili all’imputato (v. sentenza di appello pag. 5-6). Nè la collocazione temporale dell’occorso risultava incerta perchè dato sicuro era quello per cui il fatto dell’intrusione nella propria abitazione era stato rilevato da A.P. la sera prima della denuncia poi effettuata.

D’altro canto, le censure mosse dall’imputato si presentano sostanzialmente generiche e non idonee a contrastare il logico sviluppo argomentativo dei giudici di merito.

2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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