Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2010) 09-03-2011, n. 9416 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 23/1/2009 la Corte di Appello di Firenze, rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da H. (o H.) T.B.A.. Questi, arrestato in data (OMISSIS) per concorso nella rapina di una borsa, era stato liberato il 20/12/2007 ed in pari data assolto con formula piena dal Tribunale di Firenze. L’assoluzione era stata motivata sulla base della assenza di prove della sua partecipazione alla rapina.

Riteneva comunque la Corte che il comportamento tenuto post delictum dal H., era stato connotato da colpa grave ed idoneo a determinare l’errore del giudice, e ciò ostava all’accoglimento della domanda di riparazione.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del H., deducendo la violazione di legge, per avere il giudice di merito basato la decisione su condotta che fin dall’origine non poteva avere i connotati del concorso, per cui la custodia era stata frutto del mero ed esclusivo errore del giudice.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Appare opportuno, ai fini del decidere, richiamare i fatti così come ricostruiti nell’ordinanza impugnata.

La notte del (OMISSIS), alle ore 1,30 circa, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri veniva chiamata ad intervenire nella zona di (OMISSIS), essendo stata segnalata la presenza di un testimone, poi identificato in Z.G., che aveva chiamato il "112" riferendo di aver assistito ad una rapina in danno di una ragazza e di stare inseguendo il responsabile del reato.

La pattuglia intervenuta sul posto provvedeva, sulla base delle indicazioni dello Z., a bloccare tre cittadini extracomunitari (tra i quali l’attuale ricorrente). I tre erano stati indicati dallo Z., che attraverso la centrale operativa aveva segnalato dapprima che stava inseguendo un singolo soggetto che si allontanava da (OMISSIS) con in mano una borsa; poi che costui si era riunito ad altri due giovani, probabilmente suoi complici; infine che i tre si erano spostati a piedi in direzione di piazza (OMISSIS), dove i Carabinieri avevano provveduto a fermarli, recuperando poi la borsa sottratta alla persona rapinata.

Riferiva lo Z. che al momento del fatto si trovava insieme ad una amica (tale M.) ed avevano sentito le grida di una donna provenienti dalla strada che fa angolo con (OMISSIS).

Pressochè contemporaneamente avevano visto un giovane – che lo Z. aveva indicato con certezza nell’imputato J., fuggire con una borsa da donna in mano.

Lo Z. aveva deciso di inseguirlo mentre la M. si era fermata per accertare le condizioni della ragazza rapinata.

Durante l’inseguimento dell’autore del reato, aveva attraversato (OMISSIS) e percorso alcuni vicoli che si trovano sulla sinistra di (OMISSIS), in prossimità a piazza (OMISSIS).

Alla fine di uno dei vicoli si trovavano, fermi, gli altri due cittadini stranieri che erano stati poi fermati dai Carabinieri.

Riferiva il teste che l’autore della rapina ( J.), non appena arrivato dove si trovavano i due attuali coimputati aveva appoggiato la borsa a terra e i tre vi avevano rovistato dentro.

Dopo aver rovistato nella borsa i tre l’avevano lasciata nel vicolo e si erano incamminati insieme verso la vicina (OMISSIS), seguiti a vista dallo Z.. Quest’ultimo aveva notato che si avvicinavano alle cabine telefoniche e facevano per chiamare qualcuno proprio nel momento in cui sopraggiungevano le pattuglie dei Carabinieri.

In sede di udienza di convalida l’attuale ricorrente, nel protestarsi estraneo ai fatti, ha dichiarato: "Io e Ma. stavamo per i fatti nostri e ci stavamo drogando perchè siamo tossici; l’altro, il terzo arrestato con noi, J., è arrivato con la borsa da solo;

noi con lui non c’entriamo niente, siamo tossici e basta. Io non avevo il denaro non sapevamo dove l’altro l’avesse preso. Era ubriaco".

Ha ritenuto la Corte distrettuale che l’ H., con il suo comportamento anteriore all’arresto, aveva posto in essere, comportamenti ed atteggiamenti che erano stati determinanti per l’instaurarsi ed il protrarsi sua custodia cautelare, attendendo lo J.M. nel vicolo e quindi rovistando nella borsa; inoltre, in sede di convalida, non aveva dato alcuna plausibile spiegazione del proprio comportamento, offrendo per converso una versione dei fatti obiettivamente priva di ogni credibilità; in tal modo rafforzando, con colpa grave, i già gravi indizi a suo carico.

Orbene le argomentazioni della Corte soffrono di gravi carenze motivazionali laddove da per scontata una circostanza che non emergente dagli atti e che, cioè l’ H., e l’altro suo amico, si trovassero nel vicolo in attesa dell’arrivo del J., mentre tale fatto non emerge da dati univocamente indicati ed anzi è contraddetta dalla circostanza della lontananza del luogo della rapina dal luogo ove gli altri due arrestati si trovavano. Ed allora se non è provato il legame tra il rapinatore ed il ricorrente, la condotta del rovistare nella borsa non poteva assumere il significato indiziante di una condotta concorsuale tale da poter trarre in inganno il giudice.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. a), con rinvio allo stesso giudice di merito.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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