T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 08-03-2011, n. 2118 Albi professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il proposto gravame è stato impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce della proposta formulata dalla Banca d’Italia, ha disposto ai sensi degli artt.6, comma 5, del DPR n.287/2000 e dell’art.6, comma 4, del DM n.485/2001, la sospensione dell’iscrizione del ricorrente dall’Albo dei Mediatori Creditizi e dall’Elenco degli Agenti in attività finanziaria fino alle definizione dei procedimenti penali pendenti a suo carico.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.3 e 10 della L. n.241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza di cui all’art.97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione;

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.16, commi 5 e 6, del DPR n.108/1996. Eccesso di potere per violazione del principio di logicitàcongruità, manifesta ingiustizia ed incoerenza, perplessità della motivazione.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

Con il proposto gravame è stato impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce della proposta formulata dalla Banca d’Italia, ha disposto ai sensi degli artt.6, comma 5, del DPR n.287/2000 e dell’art.6, comma 4, del DM n.485/2001, la sospensione dell’iscrizione del ricorrente dall’Albo dei Mediatori Creditizi e dall’Elenco degli Agenti in attività finanziaria fino alle definizione dei procedimenti penali pendenti a suo carico.

Al riguardo deve essere precisato che:

a) i procedimenti penali a carico del signor T. si riferivano alla violazione degli artt.2, 8 e 10 del D.lgvo n.74/2000 recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto, a norma dell’art.9 della L. n.205/1999";

b) la responsabilità penale per i reati de quibus accertata con sentenza irrevocabile avrebbe comportato la perdita dei requisiti di onorabilità come stabiliti dal regolamento ministeriale n.516/1998 emanato ai sensi dell’art.109 del D.lgvo n.385/1993;

c) come previsto dall’art. 6 del DPR n.287/2000 e dall’art.6 del DM n.485/2001 la pendenza dei suddetti procedimenti poteva giustificare l’adozione di un eventuale provvedimento di sospensione dell’iscrizione nell’Albo dei mediatori creditizi e nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria;

d) nella fattispecie oggetto della presente controversia il Ministero dell’Economia ha giustificato l’adozione della contestata misura rinviando a quanto precisato nella proposta formulata dalla Banca d’Italia, la quale ha si è basata sulla circostanza che la condotta oggetto dei procedimenti penali de quibus risultava particolarmente grave in relazione allo svolgimento dell’attività di mediatore creditizio e di agente in attività finanziarie.

Ciò considerato, risulta palesemente fondato il primo motivo di doglianza prospettante il difetto di motivazione del contestato decreto.

In merito il Collegio sottolinea che:

I) l’adozione della sospensione dagli albi citati costituisce, in pendenza dei procedimenti penali di cui sopra, una misura meramente discrezionale, con la conseguenza che la mera pendenza dei suddetti procedimenti non può giustificare di per sè, astrattamente, l’assunzione della contestata misura, occorrendo a tal fine una specifica valutazione avente ad oggetto sia la concreta condotta tenuta dal soggetto che ha giustificato l’avvio dei ripetuti procedimenti sia la compatibilità di quest’ultima con l’esercizio anche provvisorio delle attività di mediatore creditizio e di agente in attività finanziarie;

II) nella fattispecie in esame tale specifica valutazione è del tutto mancata, con la conseguenza che il mero astratto riferimento alla gravità della condotta, senza alcuna specifica e concreta valutazione della stessa che doveva supportare un simile giudizio, risulta essere una motivazione apodittica, atteso che, in sostanza, l’adozione della contestata sospensione è stata giustificata solamente sulla base della tipologia dei reati ascritti al ricorrente, la quale, alla luce delle citate disposizioni, non poteva in alcun modo legittimarne l’assunzione.

Ciò premesso, la doglianza in questione è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del proposto gravame ed assorbimento dell’altra censura dedotta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.6895 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla il gravato decreto.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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