Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2010) 09-03-2011, n. 9344 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del Tribunale di Frosinone del 6/6/2006, R. M. veniva condannato per il delitto di omicidio colposo in danno dell’operaio P.M.. In particolare l’imputato, in qualità di datore di lavoro della vittima, aveva consentito che questi lavorasse su un lucernaio di un magazzino, ad altezza di circa 9 mt, senza che fossero adottate idonee misure di sicurezza: a) non facendo utilizzare cinture di sicurezza con adeguato ancoraggio; b) non predisponendo un sottopalco al piano di lavoro; c) non accertando preventivamente se il piano di lavoro fosse idoneo a sostenere il peso dei lavoratori; d) predisponendo un Piano di Sicurezza (p.o.s.) generico e senza una specifica valutazione dei rischi. In conseguenza di ciò il P., durante l’attività lavorativa, cadeva dal lucernaio per lo sfondamento di una parte della copertura, riportando gravi lesioni che lo conducevano a morte (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato veniva irrogata la pena di mesi otto di reclusione, concesse le attenuanti generiche prevalenti, pena sospesa.

2. Con sentenza del 23/9/2009 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna, concedendo il beneficio della non menzione.

Osservava la Corte che, pacifica la ricostruzione dei fatti e la sussistenza della violazione delle specifiche norme cautelari, di ciò doveva rispondere il R. quantomeno per "culpa in vigilando" in qualità di datore di lavoro, pur in presenza di concorrenti colpe di altri.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato lamentando:

3.1. il difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito valutato che l’allestimento delle opere provvisionali, per lo svolgimento del lavoro sul lucernaio, spettavano alla proprietaria dell’immobile, soc. PANTHEON, che a sua volta aveva incaricato la soc. AZERC per redigere il piano di sicurezza ed il coordinamento tra la pluralità di imprese al lavoro. Inoltre, la ditta del R. era mero subappaltatore, quindi la responsabilità per la valutazione dei rischi era degli appaltatori, tanto vero che dopo il sinistro, era stato fatto obbligo di regolarizzazione del cantiere alla soc. edil DUE EMME. Inoltre dagli atti non emergeva che l’imputato fosse a conoscenza della insicurezza del cantiere, mentre risultava documentalmente provato che aveva dotato i dipendenti di adeguate cinture di sicurezza.

3.2. La violazione di legge, laddove era stata attribuita all’imputato la omessa predisposizione di misure di sicurezza (es. sottopalco) che non gravavano si di lui, in quanto mero subappaltatore, il suo compito era solo quello della fornitura e posa in opera di evacuatori di fumo sul tetto.

4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Nella sua linea difensiva l’imputato prospetta che, in quanto mero subappaltatore dei lavori sul lucernaio, a lui non spettasse alcuna funzione in tema di predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza e che, pertanto, sul suo capo non gravasse alcuna posizione di garanzia.

Va premesso che per attribuire ad una condotta omissiva umana una efficacia casuale, è necessario che l’agente abbia in capo a sè la c.d. "posizione di garanzia" e che cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire ( art. 40 c.p., comma 2: "Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo").

La ratio della disposizione va ricercata nell’intenzione dell’ordinamento di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti, diversi dall’interessato, l’obbligo di evitarne la lesione e ciò perchè il titolare non ha il completo dominio delle situazioni che potrebbero metterne a rischio l’integrità.

In sintesi, perchè nasca una posizione di garanzia, è necessario che: vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica (anche negoziale) abbia la finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno "preso in carico".

Invero, i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. Il che non significa che dei poteri impeditivi debba essere direttamente fornito il garante, è sufficiente che gli siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso venga cagionato, per la operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica.

Ciò premesso, nel caso di specie, non può porsi in dubbio che il R., quale datore di lavoro del P., non avesse la posizione di garanzia (datore di lavoro-subappaltatore) che gli imponesse di adottare o controllare che fossero adottate, le cautele omesse e che hanno determinato l’evento.

Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" (Cass. Sez. 4, sentenza n. 42477 del 16/07/2009 Ud. (dep. 05/11/2009), ric. Cornelli, Rv.

245786; Sez. 4, Sentenza n. 2748 del 23/01/1998 Ud. (dep. 03/03/1998), Gerbaro, Rv. 210174; Sez. 4, Sentenza n. 21471 del 20/04/2006 Ud. (dep. 21/06/2006), Clemente Rv. 234149).

In sostanza, affidamento parziale dei lavori ad un subappaltatore, che si avvale anche dell’organizzazione già esistente, non sradica dal capo di questi la posizione di garanzia, ma determina solo la comune responsabilità di entrambi i soggetti, appaltante e subappaltatore, per eventuali violazioni. Nel caso di specie, se anche il R. non avesse ritenuto che spettasse a lui predisporre le idonee misure di sicurezza (es. sottopalco), ben avrebbe potuto esercitare i doveri impeditivi del sorgere del pericolo dell’evento dannoso, vietando ai suoi dipendenti di svolgere il lavoro in condizioni di mancanza di sicurezza.

La negligente omissione dell’esercizio di tali poteri impeditivi è, con tutta evidenza, causalmente legata all’evento mortale verificatosi.

Peraltro alcune colpevoli omissioni, sono direttamente ricollegabili alla sua persona, quali ad esempio l’avere consentito che il P. lavorasse con una cintura di sicurezza che non aveva un sicuro ancoraggio e con una lunghezza eccessiva, di mt. 5 invece di 1,30.

Da quanto detto emerge la manifesta infondatezza del ricorso che impone la declaratoria di inammissibilità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500= in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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