Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9413 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del PG, Dott. D’Ambrosio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.B. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Messina, del 16 dicembre 2009, che ha dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposta (oltre il termine di due anni previsto dall’art. 315 cod. proc. pen.), la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso avanzata.

Deduce il ricorrente violazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 per avere la corte territoriale omesso di calcolare, nel valutare la tempestività della domanda, il periodo feriale di sospensione dei termini.

L’Avvocatura Generale dello Stato, ritualmente costituitasi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

2 – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato tardivamente proposto.

L’impugnazione avverso l’ordinanza con la quale viene decisa la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione segue le regole generali relative ai provvedimenti camerali, di guisa che il termine per impugnare è quello previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), cioè di 15 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento agli interessati.

Orbene, risulta agli atti che l’ordinanza della corte d’appello, pronunciata in esito all’udienza camerale del 16.12.09, è stata notificata il 27 gennaio 2010. Risulta, altresì, che il ricorso avverso il richiamato provvedimento è stato depositato in data 12 febbraio 2020, e dunque oltre il termine di quindici giorni decorrente dal 27 gennaio.

Il ricorso è, in ogni caso, inammissibile nel merito, alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo cui il termine previsto dall’art. 315 cod. proc. pen., la cui osservanza è stabilita a pena d’inammissibilità dell’istanza riparatoria, "si configura come termine per l’esercizio di un diritto (e, dunque, come termine sostanziale, anche se con rilevanza processuale), piuttosto che come termine per il compimento di un ‘attività processuale. A tale termine non è, pertanto, applicabile l’istituto della sospensione dei termini per il periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1" (Cass. n. 112/94).

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00. Vanno compensate, tra le parti, le spese del giudizio, in vista dello scarso rilievo delle questioni trattate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Compensa spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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