Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9412 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con ordinanza del 2 febbraio 2010, il Tribunale di Palermo ha respinto l’istanza di riesame proposta da A.F. avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autovettura "Opel Corsa", tg. (OMISSIS), disposto dal Gip dello stesso tribunale in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, essendo l’ A. risultato positivo al test alcolimetrico che ha registrato un tasso di 1,47 g/l alla prima prova e di 1,54 alla seconda.

Dopo avere respinto le eccezioni relative: ad una asserita violazione del diritto di difesa dell’indagato – per non essere stato dato allo stesso avviso, prima che si procedesse al predetto test, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia – ed all’inutilizzabilità dei risultati di tale esame – in quanto asseritamente eseguito in violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 5, i giudici del riesame hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di sequestro sotto il profilo sia della sussistenza del "fumus" del reato ipotizzato – dedotto, oltre che dai risultati dell’alcoltest, anche dai dati sintomatici riferiti dal personale di PG – sia del "periculum in mora", essendo stato ritenuto concreto il rischio di reiterazione del reato.

Avverso detta ordinanza propone ricorso l’ A., che deduce: a) violazione di legge vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. c.p.p.; si sostiene nel ricorso che l’indagato, prima che si procedesse all’esame alcolimetrico, non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente – come sostenuto dal giudice del riesame – l’accenno contenuto nel relativo verbale; b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 186 C.d.S., comma 5; si sostiene nel ricorso che l’accertamento della presenza del tasso alcolemico è stato eseguito in maniera non conforme a legge la quale prevede che, nel caso in cui il conducente è coinvolto in un incidente stradale ed è sottoposto a cure mediche, detto accertamento deve essere eseguito, su richiesta del personale di PG, presso le strutture sanitarie di base, accreditate o equiparate; nel caso di specie, l’accertamento del tasso alcolemico è stato eseguito non nell’ospedale di Palermo, presso il cui pronto soccorso l’ A. è stato sottoposto a cure mediche a seguito dell’incidente che lo aveva coinvolto, bensì dagli stessi agenti di PG attraverso gli strumenti in loro dotazione; da ciò deriverebbe la nullità dell’accertamento, con conseguente insussistenza del reato ipotizzato; c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.; sostiene, in proposito, il ricorrente che il ritenuto pericolo di reiterazione del reato non sarebbe supportato da alcun concreto elemento che autorizzi a ritenere che la disponibilità dell’auto possa agevolare la commissione di reati dello stesso genere.

2 – Premesso che la natura amministrativa del sequestro e della confisca, riconosciuta dall’art. 186 C.d.S., come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 non preclude al giudice la possibilità di disporre il sequestro preventivo dell’auto dell’indagato, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., essendo possibile che si ravvisi, in presenza di una condotta penalmente rilevante, la necessità di sottoporre il veicolo al vincolo cautelare penale, osserva la Corte che il ricorso è infondato. a) Come ha esattamente osservato il giudice del riesame, nel "verbale di accertamenti urgenti" in atti, redatto prima della sottoposizione dell’ A. al test alcolemico e dallo stesso sottoscritto, risulta che l’indagato è stato formalmente avvisato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Il fatto che tale avviso sia stato rivolto utilizzando un modulo di verbale prestampato nulla toglie alla veridicità di quanto colà trascritto, mentre la mancata annotazione, nello stesso verbale (attraverso la cancellazione di una delle due risposte possibili, ossia "di non volere farsi assistere" ovvero "di volere farsi assistere"), della risposta dell’indagato a tale avvertimento, altro non autorizza a ritenere se non che egli abbia dichiarato di non volersi avvalere di detta facoltà. b) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, posto che del tutto legittimamente il personale di PG intervenuto ha utilizzato, ai fini del rilevamento del tasso alcolemico, gli strumenti in dotazione, una volta che l’ A., sottoposto a cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Palermo, ne era stato dimesso. La norma, peraltro, pone sullo stesso piano di credibilità i due tipi di accertamenti (eseguiti presso l’ospedale o con il ricorso alle apparecchiature nella disponibilità del personale di polizia giudiziaria), la cui scelta dipende sostanzialmente da esigenze meramente pratiche, nel senso che il ricovero in ospedale del ferito precludendo, evidentemente, alla PG di procedere autonomamente, autorizza la stessa a richiedere ai sanitari di eseguire l’accertamento in questione, ma non esclude che la stessa, ove le condizioni di salute dell’indagato lo consentano, possa eseguire direttamente il test i cui risultati, del resto, lo stesso ricorrente non contesta, così come non contesta il corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato. c) Infondato è anche il terzo dei motivi proposti, avendo il giudice del riesame legittimamente ritenuto, diffusamente e coerentemente motivando, che, anche alla luce dell’atteggiamento tenuto dall’ A. nella specifica occasione, la disponibilità dell’auto da parte dell’indagato determinerebbe serio pericolo di reiterazione del reato.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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