T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-03-2011, n. 2106 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe d esclusione dalla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria classe A036 deducendo:

l’ ILLEGITIIMITA’ DERIVATA

del presente atto impugnato, adottato in applicazione della O.M. n. 153 del 15/6/1999 nella parte in cui ha escluso la validità del servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica ai fini dell’ammissione alla sessione riservata con la stessa indetta, per vizi attinenti alla predetta O.M. n. 153 impugnata avanti a questa stessa Sezione con ricorso n.ro14624/99

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

A tale riguardo osserva il Collegio che il ricorso si appalesa manifestamente infondato, poggianti le sollevate doglianze, per illegittimità derivata dall’atto presupposto di cui alla O.M. n. 153 del 15/6/1999, sull’erroneo presupposto dell’impugnazione della predetta O.M. da parte della ricorrente con ricorso n.ro14624/99.

Nel ricorso n.ro14624/99 la sig. C.R., infatti, non risulta ricompressa tra i ricorrenti e lo stesso gravame avverso la già citata O.M. risulta definito con sentenza reiettiva di questa Sezione n.12337/03

In tale situazione non resta al Collegio che respingere il ricorso indicato in epigrafe per mancanza di specifiche doglianze avverso l’atto applicativo impugnato in questa sede.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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