Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9410 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza del 12 novembre 2009, il Gip del Tribunale di Civitavecchia ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a C. G., imputato di guida in stato di ebbrezza alcolica, la pena concordata tra le parti.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato che deduce violazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata, con riguardo alla mancata concessione dei doppi benefici di legge, che avevano rappresentato una delle condizioni dell’accordo.

-2- Il ricorso è manifestamente infondato.

In realtà, con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, risulta che nel dispositivo letto in udienza tale sospensione è stata espressamente prevista. Non di violazione di legge, nè di vizio di motivazione è, dunque, legittimo parlare, bensì solo di difformità tra il dispositivo trascritto in calce alla motivazione e quello letto in udienza, che prevale sul primo.

Difformità che può essere sanata attivando la procedura di correzione dell’errore materiale (Cass. n. 125/09 RV 242258).

Quanto all’omessa pronuncia circa la non menzione della condanna, osserva la Corte, conformemente al parere espresso dal PG di legittimità, che nessun interesse può avere il ricorrente a detta pronuncia, essendo tale beneficio legislativamente concesso "ope legis" per le sentenze previste dall’art. 445 cod. proc. pen..

Il ricorso deve essere dichiarato, quindi, inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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