T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-03-2011, n. 2104 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente che ha preso parte alle prove di preselezione indicate in epigrafe asserisce:

a) di essere stata collocata in graduatoria in posizione non utile al 173 posto (tenuto conto della votazione dell’esame di Stato ex art. 7 del Bando di concorso), ciò nonostante abbia risposto esattamente ad l domanda, non valutata correttamente e che, al contrario, se ritenute valida, come era dovuto, consentirebbe alla studentessa di collocarsi in posizione utile, a causa delle rinunce e scorrimento, e di essere immatricolata al Corso di Laurea in Medicina per cui sente di avere inclinazione e al quale ha diritto assoluto di accedere.

Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I)VIOLAZIONE DEL BANDO E DELLA LEGGE EX ART. 6 DEL D.M. 17 MAGGIO 2007 ED ERRONEA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA DOMANDA ESATTA FORNITE DALLA RICORRENTE. NELLA FATTISPECIE CONCRETA SI LAMENTA LA MANCATA ATTRIBUZIONE DI 1,25 PUNTO ALLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE.

Il motivo assorbente del presente ricorso,cui tutti gli altri appaiono subordinati riguarda il diritto della ricorrente ad avere punti 1,25 erroneamente a lei non attribuiti. In particolare la ricorrente lamenta l’ingiusta esclusione a seguito dell’erronea mancata valutazione dei seguenti quiz numerati secondo la griglia ufficiale: n. 41

Si ripete che la domanda, se riconosciuta valida la risposta, la farebbe slittare sopra con quasi certezza di ammissione.

Il presente assorbente motivo riguarda il quesito n. 41 della griglia ufficiale che è così articolato:

Individuare l’affermazione errata tra le seguenti

A) i cromosomi omologhi sono identici: infatti, uno è l’esatta copia dell’altro;

B) il codice genetico è basato su un sistema di triplette di nucleotidi;

C) il codice genetico è detto ridondante perché ad ogni tripletta corrispondono più aminoacidi;

D) la "traduzione" del codice genetico è operata mediante l "RNA transfert o tRNA;

E) il DNA contiene le informazioni per la sintesi delle proteine che avviene sui ribosomi.

Ebbene la risposta data dalla ricorrente è stata (test n. 41 della griglia ufficiale) la lettera C per la griglia ufficiale (test n. 53 e risposta lettera Bdella griglia di test della candidata), e tale risposta è esatta come da copiosa documentazione scientifica che si deposita.

Infatti il test in oggetto con cui si chiede agli aspiranti dentisti di individuare l’affermazione errata tra cinque assunti scientifici contempla come risposte esatte non solo quella prescelta dal Ministero cioè la A della griglia ufficiale secondo cui ") cromosomi omologhi sono identici: infatti, uno è l’esatta copia del!" altro", ma anche un’altra risposta,formulata nel medesimo test, non corrisponde a verità ed è la C della griglia ufficiale: "Il codice genetico è detto ridondante perché ad ogni tripletta corrispondono più aminoacidi".

Ebbene la copiosa documentazione a carattere scientifico depositata dimostra che la formulazione data dal Ministero relativa al codice genetico ridondante è anch’essa errata (oltre quindi alla lettera A) e di conseguenza la risposta fornita dalla candidata è esatta e come tale, ne deriva,il giusto diritto all’attribuzione di 1 punto e 0,25.

Così da Enciclopedia Wilkipedia "il codice genetico è ridondante (degenere),ovvero alcuni amminoacidi possono essere codificati da più triplette diverse, non ci sarà però mai ambiguità, ad ogni tripletta corrisponderà un solo amminoacido"dal volume edito da Zanichelli "L’Essenziale di Biologia Molecolare della cellula" di Bruce Alberts ed altri "il codice è ridondante e ad alcuni amminoacidi corrisponde più di una tripletta"dai manuali scientifici consigliati dal Ministero per la preparazione ai Corsi di ammissione alle Facoltà scientifiche a numero programmato al quesito "Il codice genetico è definito ridondante o degenerato perché, la risposta esatta è: " il codice genetico è definito degenerato perché più codoni corrispondono ad un amminoacido" oppure sempre alla stessa domanda): "ad un amminoacido corrispondono più triplette di nucleotidi", ancora dal Volume I, a cura di Marcello Celasco al quesito: La degenerazione del codice genetico significa che… la risposta esatta è "Molti amminoacidi sono codificati da più di una tripletta".

In tal senso alla Prova di Selezione al Corso di Laurea In Odontoiatria e Protesi Dentaria del 1997, l’Amministrazione aveva proposto come Test la domanda inversa (quesito n. lO) e cioè: " Il codice genetico si dice ridondante o degenerato perché:" La risposta esatta è stata: "ad 1 amminoacido corrispondono più triplette di nucleotidi"; e ancora alla prova di selezione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del 1998, quesito n. 13, alla domanda:" Il codice genetico è definito degenerato perchè:" la risposta corretta è stata:" più codoni corrispondono ad 1 amminoacido" dove per codone si intende, naturalmente, la tripletta.

Pertanto non solo la definizione scientifica è quella che risulta dalla documentazione sopra riportata ma la stessa amministrazione in ben due identiche occasione ha dato la definizione corretta di codice genetico ridondante, ne consegue che quella indicata nel quesito ivi contestato, è da considerarsi, al contrario ERRATA.

La risposta data dalla candidata, perciò, è esatta (il quesito contestato è così formulato: " Individuare l’affermazione ERRATA tra le seguenti") e alla stessa devono essere attribuiti 1,25 punti tenuto conto, peraltro, che la risposta inversa era proprio tra quelle inserite nella Prova di Selezione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del 1998, e del 1997 (quesito n.10 e n.B).

Nella presente vicenda l’Amministrazione, evidentemente, e i componenti della Commissione che ha predisposto i quiz, non ha correttamente formulato la domanda poiché per non ritenere errata la formulazione data, come da quesito, la risposta non doveva essere "Il codice genetico è detto ridondante perché ad ogni tripletta corrispondono più amminoacidi" ma doveva essere "ad ogni amminoacido corrispondono più triplette"(questa, si che sarebbe stata l’affermazione non errata), invece è accaduto che nella predisposizione del quesito sono state invertite le due parole, mutando l’esito della risposta.

Ne consegue che alla ricorrente l’Amministrazione deve riconoscere il punteggio che deve attribuirsi in caso di risposta corretta, perché è tra quelle giuste.

In tal senso l’attribuzione di l punto per la risposta giusta e l’attribuzione dello 0,25, ingiustamente tolto in caso di risposta errata, con un punteggio complessivo di 1,25, consentirebbe alla ricorrente di passare da punti 47 a 48,25 e ad una posizione in graduatoria da 173 a 146 con la possibilità, quindi, di rientrare tra gli ammessi al corso di Laurea in considerazione dei prossimi subentri.

Il decreto ministeriale del 17 maggio 2007, art. 6 (Valutazione delle prove) prevede, infatti, l’attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta;0,25 punti per ogni risposta sbagliata;O punti per ogni risposta non data

Ciò, anche, tenuto conto che l’ultimo candidato è stato ammesso con il punteggio di 51 alla posizione n.105, al l° subentro.

Inoltre si deve tenere conto che molti candidati ammessi potranno avvalersi dell’art. 6 del Regolamento Studenti per l’anno accademico 2005/2006 e 2006/2007, questa norma consente agli aspiranti candidati di frequentare e sostenere presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università "La Sapienza" di Roma almeno due esami di Medicina ed iscriversi, a superamento del test d’ingresso, automaticamente al n° anno del Corso di Laurea, con un ulteriore scorrimento della graduatoria, oltre agli scorrimenti provocati dai semplici rinunciatari.

2) IN VIA SUBORDINATA SI ECCEPISCE L’INCAPACITÀ DELLA COMMISSIONE D’ESAMI COMPOSTA DA ESPERTI NOMINATI CON DECRETO MINISTERIALE EX ART. 2 COMMA L DEL D.M, 17 MAGGIO 2007 E VIOLAZIONE L. 241/90, ART. 97 E 54 DELLA COSTITUZIONE SUL BUOLL ANDAMENTO DELL’ AMMINISTRAZIONE.

L’incapacità tecnica della Commissione che ha predisposto i test si è dimostrato, palesemente nell’erronea predisposizione dei test d’esami sotto il profilo della redazione delle domande e delle risposte considerato che numerose sono quelle segnalate per incongruenze varie e comunque per risposte corrette multiple.

La formulazione del quesito n. 41 è infatti errata e ha causato comunque un grave danno alla ricorrente che ha dovuto scegliere quali tra le due affermazioni errate fosse quella giusta per l’Amministrazione per vedersi assegnare il punteggio.

Ebbene tale disagio non può non essere valutato dal collegio insieme a tutti gli altr palesi elementi indicati al fine dell’ammissione con riserva della candidata da cu l’incompetenza della Commissione che ha predisposto i test.

La ricorrente, infatti, ha ottenuto il punteggio di 47,00 e sarebbe stata sufficiente la risposta esatta, indicata nel n. 41, per consentirle di rientrare tra i possibili ammessi,, realizzare le proprie inclinazioni professionali e culturali.

3)IN VIA SUBORDINATA SI ECCEPISCE LA VIOLAZIONE D.M. DEL 17 MAGGIO 2007 ART. 3 E ART. 8 (TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO), VIOLAZIONE DEL BANDO DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA, DELL’ART. 5 DPR N. 686 DEL 1957, DELL’ART. 11 DPR 487 DEL 1994 E DELL’ART. 97 COST. NONCHÉ DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI, OLTRE AD ECCESSO DI POTERE, SOTTO DIVERSI PROFILI, IN QUANTO LA PROVA DI ESAME HA AVUTO UNO SVOLGIMENTO DEL TUTTO IRREGOLARE, IN PALESE VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI FISSATE DAL BANDO DI CONCORSO E DALLA NORMATIVA VIGENTE. LE MODALITÀ DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA CAUSANO L’ANNULLAMENTO DELL’INTERA PROCEDURA. ART. 97 COSTO

In particolare la ricorrente deduce le molteplici irregolarità che hanno caratterizzato le procedure concorsuali e in particolare la procedura dell’Università di Roma sono state caratterizzate da violazioni di legge che in breve individueremo nel mancato rispetto dei criteri di regolarità, trasparenza propri di una procedura concorsuale.

Infatti è fatto noto che ai quiz universitari presso la sede di Roma hanno avuto accesso adulti ammessi nelle aule indiscriminatamente e,peraltro, in ordine alfabetico e non in ordine di età o per sorteggio come era stabilito nel bando, criterio che perlomeno avrebbe garantito i giovani studenti da eventuali aiuti di parenti ed altro, le buste dei quiz aperte e consegnate alla commissione non sigillate, persone che durante la procedura scambiavano posto, l’uso di cellulari, e la constatazione che i primi venti ammessi erano tutti nella stessa aula. Si tratta di irregolarità gravi che completate con la perdita di tempo per alcuni, come per la ricorrente, anche notevole a causa dell’erronea formulazione dei test, che per lo sviluppo delle operazioni hanno portato via buona parte delle due ore previste dall’art. 3 del D.M. 2006 devono portare all’annullamento dell’intera procedura.

Il decreto ministeriale del 17 maggio 2007 determinando le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica programmati a livello nazionale prevede all’art. 3 che la prova di ammissione si svolga presso le sedi universitarie e per lo svolgimento della prova determina un tempo di due ore, mentre l’art. 8 rinvia al bando di concorso per la previsione di disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e l’indicazione dei criteri e delle procedure relative alla nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90.

Inoltre al punto 2. dell’ art. 8 rinvia sempre ai bandi di concorso per la definizione delle modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Tali modalità erano anche state confermate nel bando emesso dall’Università di Roma.

Le modalità di svolgimento del concorso sono avvenute in violazione dei principi richiamati ritenuto che: non è stato garantito alcun isolamento dei candidati,né il rispetto dell’ orario attribuito alla prova concorsuale, non è stato garantito l’ anonimato delle buste consegnate aperte; ciò in palese violazione dell’art. 8 del D.M. del 17 maggio 2007 e dallo stesso Bando di concorso.

La disposizione è indubbiamente volta a garantire, oltre che la "par condicio" tra i candidati, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova,regola imposta peraltro dai principi generali in materia di concorsi che prevede espressamente specifiche operazioni di vigilanza che non sono state realizzate.

Gli adempimenti contemplati dalla legge sono contenuti nel D.P.R. del 1957 n.686, Art. 5, Art. 6., Art. 7

Le denunciate violazioni hanno,perciò,di per sé sole, compromesso la corretta modalità di svolgimento dell’intera prova, giacché molti candidati hanno comunicato sia tra loro sia, soprattutto, con l’esterno e mediante cellulari, oltre a consegnare le buste aperte e la presenza di molti adulti all’interno delle aule senza alcun criterio di assegnazione dei posti (1’Amministrazione al fine di assicurare le necessarie credibilità e serietà ex art. 97 Cost. dei concorsi, ha comunque l’obbligo di porre in essere ogni utile iniziativa rivolta ad evitare la partecipazione di soggetti che non possono avere personale interesse alla selezione, quali, per esempio, coloro che già hanno ottenuto la posizione di vantaggio in relazione ai quali è stata indetta la selezione o addirittura coloro che, per la loro età e per la professione svolta, molto probabilmente partecipano con la maliziosa intenzione di prestare indebito soccorso a parenti o amici).

I fatti ivi denunciati risultano comprovati sulla scorta delle indagini penali che l’Autorità giudizi aria svolge da alcune settimana e dalle testimonianze di numerosi candidati.

Ne consegue che la violazione delle richiamate norme regolatrici dei concorsi pubblici comporta il venir meno della ratio delineata dal legislatore di permettere, mediante il concorso pubblico, una idonea e corretta selezione fra i candidati al fine di prescegliere i migliori, attraverso una serie di prove e di confronti di capacità, e, inoltre, ad operare la scelta in maniera seria ed obiettiva.

4) IN VIA SUBORDINATA SI ECCEPISCE CHE LA PROVA CONCORSUALE VIOLA L’ART. 4 DELLA L. N. 264/99 PERCHÈ I QUESITI NON SONO RIVOLTI ALL’ACCERTAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE E DELL’ATTITUDINE DEGLI ASPIRANTI STUDENTI MA ESCLUSIVAMENTE A MISURARE LE LORO CONOSCENZE E COMPETENZE NELLE MATERIE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. 12 APRILE 2007, CHE PERALTRO NON SONO MATERIE MA ARGOMENTI DI PORTATA MOLTO AMPIA E TUTT’ALTRO CHE SPECIFICA RISPETTO AL CORSO UNIVERSITARIO CHE SI INTENDE SEGUIRE.

Si tratta di prove nozionistiche ed anche discriminatorie per i ragazzi, in relazione al diverso diploma di scuola media superiore da ciascuno di essi conseguito; inoltre, la scelta dei test a risposta multipla è illogica, sproporzionata, non affidabile e comunque non correlata alla specifica preparazione delle aree prescelte. Così il test n. 9 "A quale dei seguenti personaggi del Risorgimento rimanda il concetto di neoguelfismo" (peraltro con più risposte corrette) oppure il test n. 16 "Quale dei seguenti strumenti musicali NON rientra tra le percussioni?"e ancora altre che non alcuna assonanza con le materie scientifiche prescelte dal candidato ma hanno lo scopo di accertare il grado di memoria del candidato (C. Stato, sez. per gli atti normativi, 29092003, n. 3516/03."

La selezione prevista dal d.m. 21 dicembre 1999 n. 377, per l’accesso alle scuole di specializzazione va condotta in base alla capacità del candidato e pertanto questa non va accertata tenendo conto solo della capacità mnemonica").

5)IN VIA SUBORDINATA SI ECCEPISCE LA VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL D.M. 17 MAGGIO 2007- ECCESSO DI POTERE NELLA FISSAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA COSTITUZIONE.

La limitazione agli accessi alle Università contrasta con il diritto allo studio e agli insegnamenti, tenuto conto che il principio della limitazione degli accessi all’Università porterebbe a conseguenze incostituzionali, a causa della mancata parametrazione dell’ offerta formativa potenziale alla domanda di istruzione.

L’art. 34 della Costituzione che sancisce il diritto dei "capaci e meritevoli" di raggiungere i gradi più alti degli studi appare fortemente violato dalla presente procedura concorsuale, laddove garantisce l’accesso all’istruzione universitaria attraverso quiz mal realizzati, introducendo cioè condizioni e limitazioni basate su procedure e criteri selettivi affatto coerenti con la valorizzazione della capacità e del merito degli aspiranti, con l’attuazione del principio di uguaglianza, e con l’osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.

Ne deriva, evidente corollario di tale disposizione che la salvaguardia dei livelli formativi si può ottenere, anche senza l’introduzione di limitazioni alle iscrizioni, mediante il costante adeguamento delle strutture universitarie al numero degli iscritti da un lato e dall’altro l’individuazione di un metodo di selezione non più basato sull’utilizzo di quiz a risposta multipla, in considerazione degli esiti disastrosi che ha dato, nel nostro Paese tale metodo.

Si tratta, infatti, in ordine a tali quiz, di una scelta ampiamente discrezionale che basa la selezione unicamente ed essenzialmente sulla prova espletata attraverso il sistema del quiz a risposta multipla.

Si tratta di un metodo obiettivamente illogico e inadeguato allo scopo, considerato il contesto particolare in cui esso va a collocarsi e come tale illegittimo.

Ulteriore profilo di possibile illegittimità costituzionale della normativa in questione è basato sul rilievo che la determinazione annuale del numero dei posti disponibili a livello nazionale per i corsi di cui trattasi sarebbe formulata, ai sensi dell’art. 3, comma l, lett. a), della legge n. 264/99, "tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo", e cioè, di un indice vago, indeterminabile e contrario al diritto allo studio.

Le disposizioni normative che si riferiscono al "fabbisogno" del sistema sociale produttivo, ai fini della determinazione e programmazione degli accessi ai corsi di laurea di cui trattasi, introducono elementi che devono essere destinati a valere in tali operazioni, in via principale e di cui,invece, non si tiene affatto conto. In tal senso si chiede che ne venga dichiarata l’illegittimità per espressa violazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

La ricorrente deduce l’illegittimità della mancata ammissione al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dell’anno accademico 2007/2008 a causa dell’ omessa valutazione del quesito n. 41 (primo motivo).

La doglianza risulta infondata.

Il quesito n. 41 così recitava: "Individuare l’affermazione ERRATA tra le seguenti:

A) i cromosomi omologhi sono identici; infatti, uno è l’esatta copia dell’altro

B) il codice genetico è basato su un sistema di triplette di nucleotidi C) il codice genetico è detto ridondante perché ad ogni tripletta corrispondono più amminoacidi

D) la "traduzione" del codice genetico è operata mediante l "RNA transfert o tRNA

E) il DNA contiene le informazioni per la sintesi delle proteine che avviene sui ribosomi

A tale riguardo giustamente osserva l’Avvocatura generale dello Stato come l’affermazione A) sia totalmente e gravemente errata in quanto omologo non significa identico, e proprio su tale principio si basa lo studio della genetica.

Tale risposta, pertanto, non offre alcuna possibilità di dubbio in merito alla sua interpretazione ed è l’unica che il candidato doveva fornire, in quanto totalmente e gravemente errata.

Infatti, benché l’affermazione C) potesse suscitare qualche dubbio interpretativo, evidenzia ancora correttamente la difesa erariale, come al candidato fosse chiesto di individuare "l’affermazione errata" fra le cinque proposte, l’unica che risultasse immediatamente e gravemente errata, senza il ricorso a ragionamenti od interpretazioni, era quella corrispondente alla lettera A).

La soluzione del quesito non presuppone del resto nemmeno un" elevata preparazione in Biologia per poter cogliere con immediatezza che il termine omologo non equivale ad identico, essendo sufficienti, a tal fine, le conoscenze scientifiche acquisite dalla preparazione scolastica.

Irrilevante è peraltro l’affermazione avversaria secondo cui nelle prove selettive per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’a.a. 1997/98 fu proposta una domanda di tenore analogo all’attuale quesito n. 41 ed in quell’ occasione fu indicata come esatta una risposta oggi qualificata erronea.

Atteso, infatti, che il concetto di "analogo" non equivale a quello di "uguale", la considerazione della ricorrente potrebbe ritenersi fondata solo per i quesiti di Logica ma non per quelli scientifici, dove anche un solo elemento diverso presente nella formulazione del quesito, può far pervenire ad una differente risposta, come infatti nella fattispecie de qua.

Senza altresì contare che, come chiarito dall’Amministrazione, nella denegata ipotesi in cui effettivamente fosse possibile attribuire un punto per la risposta fornita dalla ricorrente al quesito in questione, la candidata si troverebbe comunque in posizione non utile ai fini dell’ accesso al corso di laurea (la ricorrente si è posizionata al posto 173 a fronte di 105 candidati ammessi).

In merito all’illegittimità delle prove concorsuali in relazione all’asserita incapacità tecnica della Commissione, alla mancata sigillatura dei plichi ed alle modalità di distribuzione dei candidati nelle aule della prova, la mancanza di garanzia sull’ isolamento dei candidati, il rispetto dell’ orario attribuito alla prova concorsuale e su operazioni di vigilanza non realizzate, (secondo e terzo motivo), trattisi di circostanze prive di qual si voglia riscontro probatorio e, come tali, non meritevoli di accoglimento.

Sul punto, peraltro chiarisce l’Avvocatura generale dello stato che in ordine all’ asserita alterazione dei plichi, tali anomalie risultano essere state accertate unicamente per la prova di ammissione all "Università di Catanzaro: e quanto alle modalità di sorteggio dei candidati nelle varie aule, tale modalità, resa pubblica con apposito decreto rettoriale, si è svolta attraverso un apposito sistema informatico denominato "Random". Tale sorteggio è stato predisposto al fine di evitare fenomeni di collaborazione e di contatto fra candidati agevolati da vicinanze di carattere alfabetico, con la conseguenza che deve escludersi qualsivoglia profilo di illegittimità della procedura concorsuale.

Inammissibili si appalesano le censure relative alla correttezza della formulazione degli altri quesiti ovvero alla loro eccessiva difficoltà o alla non rispondenza rispetto allo scopo di accertare la predisposizione ed attitudine dei candidati nelle materie oggetto del corso di studi contenute nel quarto motivo di gravame.

Si tratta, infatti, di censure implicanti un’inammissibile valutazione di merito sull’opportunità dei provvedimenti impugnati in violazione dell’ art. 2, comma l, lett. b) della 1. n. 1034/1971 che limita il sindacato del giudice amministrativo ai soli vizi di illegittimità del provvedimento.

Attraverso tali doglianze si introduce un sindacato di merito dell’ azione amministrativa sulla base di elementi di critica del tutto parziali volti ad infirmare l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione esaminatrice.

Né in questa sede si rinviene una situazione di incertezza tale per avvalersi dello strumento costituito dalla consulenza tecnica d’ufficio sulla base degli spunti giurisprudenziali di cui alla nota sentenza n. 601/1999 della sezione quarta del Consiglio di Stato, secondo la quale il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla P.A. bensì in base alla verifica diretta dell’ attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

Con il quinto motivo di gravame parte ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della legge 2 agosto 264/99 con riferimento agli artt. 3, 33, 34 Cost..

La incostituzionalità di tale legge si rinvenirebbe, secondo parte ricorrente, anche in ordine alle scelte adoperate dal legislatore medesimo e dal potere esecutivo riguardo alle modalità con le quali sarebbe stato disposto l’accesso programmato: la predisposizione di un bando di concorso per poter selezionare aprioristicamente chi possa o meno accedere ad un corso di laurea altamente specialistico come quello in Odontoiatria, sarebbe assolutamente lesivo dei principi costituzionali sopra richiamati, in quanto selezionerebbe chi può accedere a tale corso di laurea a prescindere dallo strumento del "profitto".Con la conseguenza che la previsione di qualsiasi criterio selettivo antecedente all’accesso all’istruzione dovrebbe ritenersi contraria ai principi costituzionali e manifestamente ingiusta anche in relazione. all’art. 4 della legge 264/99

In sostanza la dedotta questione di legittimità costituzionale di suddetta disposizione, in relazione agli artt. 3, 33 e 34 Cost., viene in questa sede prospettata sul rilievo per cui la stessa avrebbe introdotto un’ingiustificata deroga alla libertà di accesso all’istruzione, con la conseguenza che il sistema legislativamente previsto non riuscirebbe a garantire in alcun modo la valutazione delle reali attitudini e capacità dei candidati:, da un lato, non verrebbe assolutamente garantita la completezza della valutazione, (come invece accadrebbe se si ricorresse a strumenti che consentano di giudicare gli studenti non solo in considerazione degli esiti di prove destinate a svolgersi in un brevissimo arco di tempo, ma anche dei risultati conseguiti e delle attitudini dimostrate nel pregresso corso di studi), e dall’altro, non risulterebbe assicurata neppure la correttezza e la regolarità delle operazioni concorsuali con un test della durata di sole due ore sulla base di una prova a quiz, da "rischia tutto", della durata di sole due ore, con ben 40 domande di c.d. cultura generale.

Le doglianze sono prive di giuridica consistenza.

Nella specie infatti non si ravvisano né elementi di non manifesta incostituzionalità della discrezionalità normativa ex legge 2 agosto 264/99 né l’asserita violazione delle disposizioni di cui alla 1. n. 264/1999.

Sotto quest’ultimo profilo (asserite violazioni della legge n. 264/1999) giova premettere che la legge medesima ha introdotto un sistema peculiare per l’accesso ad alcuni corsi di studio universitari.

Ai sensi dell’art. 3, comma l, lett. a) è stabilito che con decreto del Ministero dell’Istruzione viene determinato annualmente il numero dei posti disponibili, a livello nazionale, sulla base dell’ offerta potenziale del sistema universitario, anche in relazione al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

A tal fine l’intestato Ministero acquisisce da ogni Ateneo l’indicazione dell’offerta potenziale ovvero del numero di iscritti che l’Ateneo medesimo può accogliere compatibilmente con il proprio assetto organizzativo e logistico.

Con il medesimo D.M. 1’Amministrazione centrale ripartisce i posti relativi ai corsi in questione tra le Università le quali procedono all’emanazione dei relativi bandi di concorso recependo le indicazioni contenute in apposito D.M., di cui all’art. 4 1. n. 264/1999, quanto alle date delle prove e ai contenuti delle stesse.

Il concorso de qua si configura quale concorso nazionale posto che il numero dei posti disponibili, i tempi concorsuali, i contenuti delle prove e i criteri di valutazione sono stabiliti da apposito D.M. rispetto al quale i bandi delle singole Università hanno soltanto carattere applicativo.

Alla luce della chiara disposizione normativa sopra richiamata la determinazione del contingente di posti disponibili si basa su di un duplice criterio; da un lato, il potenziale formativo offerto dai singoli Atenei e, dall’altro, il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Dal tenore della norma non è dato evincere alcuna graduazione tra i due criteri, i quali devono contemperarsi al fine di determinare, quale risultante, il quantum dei posti disponibili. L’equivalenza dei criteri di determinazione dei posti nei corsi di laurea a numero programmato, inoltre, è coerente con le esigenze effettive e reali del sistema formativo e professionale e, come tale, non pone un problema di illegittimità costituzionale, rientrando nella sfera della discrezionalità normativa del legislatore la cui sindacabilità da parte del giudice delle leggi incontra il limite nella manifesta illogicità non rinvenibile nella specie anche alla luce dei principi contenuti nella pronuncia n. 383/1998 della Corte Costituzionale (ed alle direttive comunitarie ivi richiamate) la quale ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale del numerus clausus quale criterio di accesso ai corsi universitari, lasciando alla discrezionalità politica del legislatore l’individuazione dei criteri di determinazione dei posti disponibili.

Le direttive comunitarie richiamate dalla Corte Costituzionale concernono il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli di studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione, l’esercizio del diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati dell’Unione nonché la libera prestazione dei servizi e riguardano, al momento, i titoli accademici di medico, medicoveterinario, odontoiatra e architetto.

La medesima Corte ha, altresì, sottolineato che "Le ricordate direttive prescrivono, in vista dell’analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco riconoscimento, standard di formazione minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie ali "esercizio delle attività professionali corrispondenti. In tutti i casi cui le direttive si riferiscono, si prescrive che gli studi teorici si accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative, svolte nel corso di periodi di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli. E ciò implica e presuppone che, tra la disponibilità di strutture e il numero di studenti, vi sia un rapporto di congruità in relazione alle specifiche modalità dell "apprendimento. "

Nelle sopra citate direttive comunitarie si rinviene, dunque, un preciso obbligo di risultato che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere predisponendo, per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche, misure adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell’ apprendimento: ma non viene dettata alcuna disciplina riguardo alle predette misure. Queste sono, infatti, rimesse alle determinazioni nazionali e il legislatore italiano, come per lo più i suoi omologhi degli altri Paesi dell’Unione, ha previsto la possibilità di introdurre il numerus clausus per tali corsi.

Non vi è, pertanto, alcuno spazio per un sindacato di costituzionalità in ordine al criterio relativo al "fabbisogno professionale" sulla base dei principi formulati nella decisione del Giudice delle leggi, posto che quest’ultimo si è limitato a riconoscere la legittimità costituzionale del numerus clausus senza alcun riferimento ai criteri in base ai quali esso deve essere determinato.

Dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale, pertanto, si evince che il sistema del numero chiuso risulta pienamente legittimo, attesa la necessità di garantire adeguati spazi ed opportuni mezzi organizzativi ai fini di un" adeguata formazione degli studenti, caratterizzata sia da esperienze pratiche che da studi teorici.

A tal fine, nella sentenza costituzionale in questione, viene affermata l’esigenza di un rapporto di congruità tra la disponibilità di strutture e il numero di studenti, esigenza che, ad avviso della Corte Costituzionale, ben può essere soddisfatta con l’introduzione del numero chiuso. Infatti, le direttive comunitarie, nel prescrivere standard di formazione prescrivono a garanzia che i titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all’ esercizio delle attività professionali corrispondenti, demandando la scelta degli strumenti più opportuni alle determinazioni nazionali.

In relazione, poi, alla pretesa violazione di norme di rango costituzionale, quali gli artt. 33 e 34 della Costituzione, e di principi internazionali e comunitari, si rileva che persino l’affermazione di principio contenuta nell’ art. 2 del protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – secondo la quale "il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno" – non può essere tradotta automaticamente, come più volte confermato dalla Corte Costituzionale e dalla Giurisprudenza amministrativa, nell’affermazione che il diritto allo studio appartenga a tutti i cittadini indiscriminatamente.

A tale proposito, la Corte Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa hanno "ripetutamente affermato la conformità del sistema legislativo vigente rispetto al diritto allo studio, il quale non appartiene indiscriminatamente a tutti i cittadini, ma solo ai più capaci e meritevoli, e deve essere, secondo le direttive comunitarie che costituiscono fonti normative vincolanti ali "interno del nostro Stato, con temperato con l’esigenza di evitare il sovraffollamento. onde realizzare un preciso obbligo di risultato che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere, predisponendo misure adeguate a garanzia delle previste qualità teoriche e pratiche dell "apprendimento. Non è, pertanto, ravvisabile un contrasto tra le L. 2 agosto 1999, n. 264, che pone una limitazione ali "accesso ali "Università, e gli artt. 2, 3, 33 e 34 Cost., in quanto la previsione del c.d. numero chiuso non rappresenta una limitazione arbitraria del diritto allo studio, ma una garanzia di qualità dell’insegnamento, secondo standard europei. " (T.A.R. Liguria – Genova, sez. II, 17 febbraio 2003, n. 184).

Si tratta di una limitazione che non può determinare alcun sospetto di illegittimità costituzionale del sistema, in considerazione delle ragioni che impediscono, anche alla stregua di norme e principi comunitari, iscrizioni indiscriminate e sovradimensionate rispetto alle potenzialità del sistema universitario (TAR Lazio, sez. III, 10.1.2006, n. 189, ma vd. anche: TAR Lazio, sez. III, 6 ottobre 2005, n. 7937; TAR Lazio, sez. III, 27 luglio 2005, n. 6020).

Senza contare che l’art. 34 Cost. non implica che l’accesso all’istruzione universitaria debba essere garantito senza condizioni ed indiscriminatamente a tutti i cittadini, ma presuppone, piuttosto, che l’eventuale introduzione di limitazioni sia fondata su procedure e criteri selettivi funzionali alla valorizzazione della capacità e del merito degli aspiranti, in attuazione del principio di uguaglianza nonché in osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa: né si ravvisano sotto tale profilo aspetti di costituzionalità correlati alla procedura selettiva a quiz di cultura generale che non presenta, proprio per la natura selettiva d’ingresso vizi di illogicità manifesta.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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