Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9409 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- C.G., querelante e persona offesa nel procedimento a carico di M.A., sottoposto ad indagini preliminari per il delitto di cui all’art. 590 cod. pen., propone ricorso avverso il decreto del giudice di pace di Lanusei, in funzione di giudice per le indagini preliminari, del 23 novembre 2009, che ha disposto l’archiviazione degli atti relativi a detto procedimento.

Deduce il ricorrente inosservanza di norme processuali e violazione del contraddittorio, laddove il giudice, a fronte dell’impossibilità di notificare al querelante, presso il domicilio eletto, la richiesta di archiviazione, stante il sopravvenuto decesso del domiciliatario, ha accolto la richiesta di archiviazione senza procedere alla rinnovazione della notifica e dunque violando il diritto dello stesso ricorrente di intervenire per sostenere le proprie ragioni -2- Rilevata la tempestività del ricorso, depositato in data 9.12.09, entro il quindicesimo giorno dall’avvenuta conoscenza, da parte del ricorrente, il 24.11.09, del decreto di archiviazione, osserva la Corte che i motivi di doglianza proposti sono fondati.

Il querelante, in realtà, aveva specificato nell’atto di querela di voler essere informato nel caso di richiesta di archiviazione. E’ stata, quindi, correttamente disposta la notifica, presso il domicilio eletto, della richiesta di archiviazione; notifica, tuttavia, in realtà non eseguita per la sopravvenuta morte del domiciliatario.

A quel punto, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica presso il luogo di residenza dell’interessato, per renderlo edotto della richiesta e per consentirgli di proporre le proprie difese. L’avere omesso tale adempimento, ha di fatto impedito il corretto instaurarsi del contraddittorio ed ha violato il diritto d’intervento del querelante.

Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di pace di Lanusei per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace di Lanusei per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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