Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9407

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28 luglio 2009 il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso/reclamo proposto da O.P.M. avverso il decreto del 14.3.2007, con il quale il Giudice monocratico dello stesso Tribunale non la aveva ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, secondo le quali, essendo l’interessato ad essere ammesso al patrocinio deve essere ritualmente identificato con un valido documento di identità, essendo l’identificazione condizione necessaria per consentire il controllo circa l’effettiva situazione di non abbienza.

O.P.M., per il tramite del difensore avv.to Stefano Guerra, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento della suindicata ordinanza per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96; fa presente che nessuna disposizione prevede quale requisito dell’istanza l’accertabilità dell’identità dell’istante, unica causa consentita di rigetto essendo quella della mancanza delle condizioni di reddito previste.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Questa Corte, con precedenti decisioni alla cui ampia motivazione integralmente si rimanda (sez. 4^ 24.3.2004 n. 22912 rv. 228789; sez. 4^ 10.2.2009 n. 11192 rv. 243204) ha già precisato che è legittimo il provvedimento del giudice di merito che non ammette al patrocinio a spese dello Stato lo straniero qualora vi sia incertezza in ordine alle generalità – e ciò sicuramente avviene quando lo straniero non sia in possesso di un valido documento di identità, in quanto la mancata conoscenza della identità impedisce di eseguire le verifiche previste dall’art. 96, commi 2 e 3 (se si tratta dei delitti previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis), e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 98, comma 2, alle quali invece possono essere sottoposti o sono sottoposti i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato (art. 90), e gli stranieri di cui siano certe le generalità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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