T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-03-2011, n. 2098 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La attuale ricorrente, ammessa con riserva alle prove scritte, non le ha tuttavia superate stante il punteggio ottenuto inferiore al minimo e di conseguenza non è stata ammessa alle prove orali come previsto dal Bando di concorso all’art. 11, comma 8°.

Tali determinazioni non risultano essere state impugnate dalla interessata.

Di conseguenza deve ritenersi venuto meno l’interesse della ricorrente a proseguire nella sua attuale istanza giudiziale stante anche la inconfigurabilità di una domanda risarcitoria. Tale non può considerarsi la richiesta di "condanna dell’Amministrazione…. resistente al risarcimento dei danni…" riportata nelle conclusioni del ricorso come formula di stile meramente enfatica, cioè del tutto priva del benché minimo contenuto petitorio e probatorio che, come noto, è necessario per individuare la esistenza di una domanda di risarcimento.

Per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni che consentono la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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