Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9342 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- B.D. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova, del 30 aprile 2009, che ha confermato la sentenza del Gup del tribunale della stessa città, del 3 luglio 2008, che lo ha ritenuto responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere detenuto, a fine di cessione a terzi, in diversi locali nella disponibilità dello stesso, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso netto di gr. 28,728, idoneo al confezionamento di 64,5 dosi singole (capo A della rubrica), ed ancora, in concorso con V.D., separatamente giudicata, altra sostanza stupefacente del tipo hashish, marjuana ed ecstacy (capo B)- e lo ha condannato, ritenuta la continuazione tra i fatti contestati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva ed applicata la diminuente del rito, alla pena di quattro anni, sei mesi di reclusione e 20.000,00 Euro di multa (pena base anni sei, mesi sei di reclusione e 29.000,00 Euro di multa, aumentata per la continuazione a sei anni, nove mesi di reclusione e 30.000,00 Euro di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito).

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all’aumento di pena inflitto a titolo di continuazione posto che, venuta meno la suddivisione in tabelle delle sostanze stupefacenti, la detenzione di diversa tipologia di droghe integra la sussistenza di un unico reato, ragion per cui sarebbe illegittimo l’aumento di pena disposto dai giudici del merito a titolo di continuazione.

-2- Il ricorso è fondato.

Erroneamente, invero, i giudici del merito hanno ritenuto che la contestuale detenzione, sia pure in diversi locali nella disponibilità dell’imputato, di sostanze stupefacenti di diversa tipologia integrasse la sussistenza di una pluralità di ipotesi di reato da cui dovesse conseguire un aumento di pena a titolo di continuazione.

In proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare che: "A seguito della soppressione della distinzione tabellare tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" operata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro" (Cass. n. 37993/08).

Partendo, quindi, dalla pena base di anni sei, mesi sei di reclusione e 29.000,00 Euro di multa, i giudici del merito, escluso, alla stregua del richiamato principio, l’aumento per la continuazione, avrebbero dovuto solo applicare la riduzione di un terzo per la scelta del rito, e dunque infliggere all’imputato la pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione ed Euro 19.333,34 di multa.

Pena che in tali termini questa Corte può rideterminare ai sensi dell’art. 620 c.p.p..

In punto di regime sanzionatorio, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con rideterminazione della pena inflitta dai giudici del merito nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione e 19.333,34 Euro di multa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e, a rettifica di quella già irrogata in appello, la determina in anni quattro, mesi quattro di reclusione e Euro 19.333,34 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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