Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-05-2011, n. 10619 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.6.2009, la Corte di Appello di Milano aveva dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Milano relativamente al giudizio di accertamento del diritto del M. all’inquadramento nella 6^ categoria professionale dall’1.4.1988 sino alla data di cessazione dei rapporto del 3.1.1995 con richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno per demansionamento, in relazione al quale il Tribunale aveva rilevato il difetto di giurisdizione del G.O..

Osservava la Corte territoriale che il Tribunale aveva ignorato quanto statuito dalla S.C. in più occasioni, con orientamento confermato e consolidatosi con pronunzia a s.u. n. 8691/2005 ed aveva omesso di considerare che la domanda giudiziale era stata proposta dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, non potendo attribuirsi alcun rilievo alla data di insorgenza dei crediti vantati dal lavoratore.

Propone ricorso per Cassazione il Ministero in epigrafe affidando l’impugnazione ad unico motivo. Resiste con controricorso la spa Poste Italiane, mentre il M. è rimasto intimato.

Il Ministero ha, altresì, depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Deve rilevarsi che il presente procedimento è stato rimesso a questa sezione per la trattazione in sezione semplice della questione di giurisdizione oggetto del ricorso (provvedimento del Primo Presidente di restituzione degli atti in data 14.5.2010).

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della legge n. 69/2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, "nei prescrivere te modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v, Cass, 25-2-2009 n. 4556).

In particolare, il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass, 7-4- 2009 n. 8463) e "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v, Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., "è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte" (v, Cass S.U. 26-3- 2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, "poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e quindi, al migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (v. Cass. 24-7-2008 n, 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, il Ministero, che pur ha ampiamente illustrato il motivo di ricorso, riguardante questione attinente alla giurisdizione e violazioni di norme di diritto non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che deve ritenersi applicabile anche ai ricorsi riguardanti questioni di giurisdizione (cfr, tra le altre Cass, s.u. 18 novembre 2008 n. 27347).

Il ricorso va pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente costituita, mentre nulla va statuito sulle spese nei riguardi del M. rimasto intimato.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti delle Poste Italiane spa, liquidate in Euro 2.540,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge. Nulla per spese nei confronti del M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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