Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9337 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine, del 12 novembre 2009, che ha ritenuto C.F. colpevole del delitto di ingiuria continuata nei confronti di K.L. (ex art. 594 c.p., non 590, come erroneamente indicato nel capo d’imputazione) e lo ha condannato alla pena di 700,00 Euro di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 600,00.

Lamenta il PG ricorrente che il giudice di pace non ha applicato l’aumento di pena conseguente alla recidiva reiterata infraquinquennale, ritualmente contesta.

-2- Il ricorso è fondato.

In realtà il decidente, nel determinare la pena, ha previsto un aumento della stessa a titolo di continuazione ma non ha applicato l’ulteriore aumento derivante dalla recidiva, contestata nei termini sopra richiamati, e non esclusa.

Sul punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice di Pace di Udine, limitatamente all’omessa valutazione della contestata recidiva in termini di aumento della pena; lo stesso giudice procederà alla correzione dell’errore, sopra segnalato, contenuto nel capo d’imputazione.
P.Q.M.

Annulla con rinvio al Giudice di Pace di Udine limitatamente alla omessa valutazione della contestata recidiva.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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