Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-05-2011, n. 10616 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2.10.2008, la Corte di Appello di Catania, sull’appello proposto dalla Montepaschi Serit spa avverso la decisione resa dal Pretore di Messina, nel giudizio riassunto dal O.A. e da Montepaschi Serit a seguito della sentenza 4452/04 della Corte di Cassazione, rigettava le domande proposte dall’ O. con il ricorso introduttivo di primo grado, tese al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica di funzionario e alla condanna della Sogesi e della Montepaschi Serit alla corresponsione delle differenze retributive correlate alla qualifica superiore.

Il Pretore aveva dichiarato sussistente il diritto reclamato da ricorrente ed il Tribunale di Messina, in sede di gravame della società, aveva rigettato sia l’appello principale della Montepaschi sia quello incidentale della Sogesi spa, confermando l’impugnata pronunzia.

La Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso della società, cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di Appello di Catania, la quale, nel rigettare le domande dell’ O., aveva osservato che, a termini della contrattazione integrativa aziendale, non sussistevano i presupposti di cui alla lett. B di tale accordo, dovendo gli Ufficiali esattori, ricompresi dai precedenti giudici del merito nel numero dei dipendenti necessari ad individuare la struttura operativa autonoma dell’ufficio cassa, essere ritenuti appartenenti ad altro settore e non dipendenti gerarchicamente dal cassiere. Peraltro, l’ordine di servizio del 1990 era corrispondente nel suo contenuto a quello successivo del 20 12.1991, del quale si sosteneva da parte dell’ O. l’irrilevanza, in quanto successivo all’acquisizione del diritto per effetto dello svolgimento continuativo delle superiori mansioni già in precedente periodo. Il controllo da parte del cassiere delle somme in base alla conformità delle distinte con le ricevute di incasso dei singoli ufficiali rientrava in mansioni che, secondo la sentenza di rinvio, corrispondevano a quelle che i cassieri di un banca esercitano sui versamenti dei clienti.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l’ O., affidando l’impugnazione ad unico articolato motivo.

Resiste la Serit Sicilia spa con controricorso, mentre la SOGESI spa in liquidazione è rimasta intimata.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’ O. deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 394 c.p.c., la violazione di legge in relazione ai poteri del giudice del rinvio in caso di annullamento per vizi di motivazione, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene il ricorrente che il cassiere principale, che effettuava il controllo sull’operato degli Ufficiali esattori, doveva considerarsi a capo di una struttura operativa autonoma e che, benchè la Cassazione, nel cassare la decisione del Tribunale di Messina, avesse rilevato che quest’ultimo non aveva tenuto conto della appartenenza di detti ufficiali ad altro settore e che l’attività di controllo dei cassieri dell’esattoria corrispondeva esattamente a quella che i cassieri di una banca esercitano sui versamenti dei clienti, non potendo da ciò solo desumersi una dipendenza dei secondi dai primi, le testimonianze acquisite avevano dimostrato che l’organizzazione del servizio di cassa secondo le disposizioni dell’epoca era tale per cui gli ufficiali esattoriali erano funzionalmente addetti al servizio cassa, al di là del settore formale di appartenenza, e che il cassiere principale aveva l’ulteriore incombenza di controllare che le somme versate corrispondessero esattamente a quelle che gli ufficiali avevano incassato dai contribuenti.

Secondo l’ O., l’assunto della Corte di Catania, secondo cui costituisce enunciazione di un principio quanto pronunciato dalla Corte Suprema con la sentenza di rinvio, è in violazione di legge, in quanto il ricorso era stato accolto per vizi di motivazione, onde il giudice di rinvio poteva riesaminare e valutare liberamente le risultanze processuali ed i fatti accertati ai fini di un apprezzamento complessivo. Non poteva il giudice del rinvio esimersi dal rinnovare il giudizio di merito ed evitare di esaminare le deposizioni testimoniali che, per quanto detto, consentivano di ritenere che gli ufficiali fossero addetti all’ufficio cassa e che il controllo del cassiere si risolvesse in compiti ulteriori.

A conclusione della parte argomentativa dei motivo, il ricorrente formula, poi, quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. ed indica, altresì, il fatto controverso, decisivo ai fini di causa, riferito alla mancanza di nuovo esame alla stregua delle dichiarazioni testimoniali.

Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.

Va premesso che questa Corte di Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontati (così, ex plurimis, Cass 22 aprile 2009 n. 9617, cui adde, in analoghi termini, Cass 15 maggio 2003 n. 7635).

Orbene, nel caso di specie il giudice di rinvio si è limitato ad esaminare i punti motivazionali su cui è intervenuto il giudice di legittimità e sostanzialmente a confermare l’iter argomentativo dalla stesso seguito quasi si fosse in presenza di una pronunzia della Corte di Cassazione fondata sul vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove avrebbe dovuto – tenuto presente anche il contenuto della decisione di rinvio – procedere ad un riesame di tutte le acquisizioni probatorie al fine di accertare la effettiva dipendenza degli ufficiali esattoriali dall’ O.. Dipendenza da intendersi non in senso formalistico, ma come concreto inserimento nella struttura governata dall’ O. dell’attività spiegata dai suddetti ufficiali esattoriali, avendo riguardo altresì alle modalità in cui essa si svolgeva ed alle eventuali responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi lavorativi.

Nè può sottacersi a tale riguardo che una congrua motivazione della decisione del giudice d’appello avrebbe potuto passare anche attraverso una valutazione della rilevanza delle deposizioni dei testi escussi – proprio sulle concrete modalità del lavoro, con riferimento anche ai tempi di impegno effettivo nell’Ufficio Cassa degli Ufficiali esattoriali – nel corso del giudizio di merito.

La sentenza va; pertanto cassata, in accoglimento del motivo di ricorso, e la causa va rinviata anche per le spese a diversa Corte territoriale per l’ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso; cassa la senza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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