Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2010) 09-03-2011, n. 9406 Sentenza

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Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del giorno 11/05/2010 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame da rinvio della cassazione, ha annullato il decreto di sequestro preventivo di due motocicli emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di S.A.. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in ordine al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e all’art. 322 ter c.p., richiamato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.

Il Pm, rilevato che il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e di cui all’art. 416 c.p., si sono consumati con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2007 avvenuta però nel 2008, ha denunziato l’errore del Tribunale della libertà che ha ritenuto inapplicabile ratione temporis la confisca per equivalente introdotta con L. n. 244 del 2007 ma creduta inapplicabile ad un reato che, diversamente da quanto opinato, si era consumato dopo la entrata in vigore della legge da applicare.

Il Gip aveva disposto il sequestro preventivo dei due motoveicoli già sopra indicati utilizzando il combinato disposto di cui all’art. 322 ter c.p. e L. 24 dicembre 2007, n. 144, art. 1, comma 143 e art. 321 c.p., comma 2. Il provvedimento del GIP era annullato da un primo provvedi merito del riesame che rilevava il difetto di prova circa l’essere i motocicli sottoposti a sequestro, profitto del delitto tributario (indebito rimborso Irpef per spese sanitarie inesistenti) per cui era processo.

La Corte di Cassazione investita da ricorso del PM annullava il provvedimento del riesame affermando il principio che per far luogo al sequestro preventivo, prodromico alla confisca per equivalente, non occorre, come condizione per l’adozione del sequestro, la esistenza di un nesso di pertinenzialità tra le cose o le somme da sequestrare e il delitto di cui si afferma la esistenza o il fumus.

Questa Corte rileva che la confisca per equivalente colpisce beni dei quali il "reo" ha comunque la disponibilità e che non appartengano a persona estranea al reato, costituendo quei beni non profitto di reato ma valore corrispondente a quello costituente profitto del reato (Cass. Pen. Sez. 2^ 11/1/2008 n. 1454).

La misura prevista da L. 24 dicembre 2007, n. 144 entrata in vigore il 1/1/2008, pure in mancanza di specifica previsione di irretroattività della norma, non può essere applicata con carattere di retroattività avuto riguardo al principio generale stabilito da L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 15 con riferimento alla introduzione dell’art. 322 ter c.p.. Il reato addebitato si sarebbe istantaneamente consumato nella data ultima utile per la presentazione dei modelli 730 relativi al 2007 e tale termine ultimo il Tribunale della Libertà ha individuato nel 31/12/2007 e il PM ricorrente nel 2008 afferendo la denuncia in questione ai redditi persone fisiche del 2007. Considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2007, in occasione della quale furono rappresentate le operazioni documentate da fatture false suscettibili di determinare rimborsi Irpef non spettanti perchè riferiti a spese sanitarie inesistenti, scade successivamente al finire del 2007, la legge applicabile al momento della consumazione del reato era ed è la novella di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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