Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-05-2011, n. 10615 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 novembre 2006, la Corte d’Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, respingeva il gravame svolto dall’Associazione Volontari Italiani del sangue (A.V.I.S.), sezione di (OMISSIS), contro la sentenza di primo grado che aveva denegato il diritto agli sgravi contributivi previsti per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d’Italia, con la conseguente condanna generica dell’INPS alla restituzione delle somme indebitamente versate.

2. Con la sentenza di questa Corte n. 4257 del 2005 era stata annullata la statuizione del giudice del gravame che aveva escluso il diritto agli sgravi sul presupposto dell’inesistenza, per l’AVIS, del carattere di imprenditorialità, assegnando allo scopo di lucro funzione individuante della imprenditorialità. Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, invece, la nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., andava intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata ricollegabile al dato obiettivo dell’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro attinente al movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività. 3. La Corte territoriale puntualizzava che:

– l’ente collettivo AVIS non era una società, ma un’associazione, federata alla più ampia AVIS nazionale;

– dallo statuto del 1970 si evinceva che lo scopo istituzionale non atteneva ad un’attività d’impresa;

– imprenditoriale poteva dirsi l’organizzazione con costi di gestione pari ai ricavi, con saldo pari o tendenzialmente pari a zero;

– la situazione contabile dell’AVIS, a fronte delle scarse fonti di approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari, palesava un costante saldo passivo tra attività e passività, onde l’attività si svolgeva con criteri di gestione tali da non consentire la remunerazione dei fattori produttivi;

– in definitiva, l’attività svolta non poteva essere qualificata come imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c..

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’A.V.I.S., sezione di (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo altresì l’inammissibilità dei motivi.
Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 2082 e 2195 c.c., D.L. n. 918 del 1968, art. 18 conv. in L. n. 1089 del 1968, per aver il giudice di merito confuso il problema della qualificazione di un’attività come impresa con la distinzione tra cattivo e buon imprenditore. L’esposizione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se la natura imprenditoriale di un’attività va valutata alla luce non già degli utili conseguiti, ma della potenziale attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi.

6. Osserva il Collegio che al Giudice di rinvio era demandato il riesame della controversia in ragione del vizio di violazione di legge, in base ai presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presupponeva come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, essendo impedito alle parti rimetterli in discussione (Cass. 17353/2010).

7. Parte ricorrente, con il mezzo in esame, non censura l’iter argomentativo della Corte territoriale in ordine alla qualificazione dell’attività dell’associazione, ma si limita a ribadire il principio già affermato dalla sentenza rescindente, posto a base della statuizione del giudice di rinvio, non criticato specificamente nè in diritto, nè in fatto, onde l’inammissibilità del motivo perchè privo di specificità e completezza.

8. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2423 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3) deducendo, sulla base degli atti di causa, che neppure adottando il criterio della valutazione ex post, l’attività dell’AVIS si sia rivelata inidonea a consentire la remunerazione dei fattori produttivi. L’esposizione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di fissare il principio di diritto secondo cui l’esistenza o meno di un utile di esercizio non si ricava dalla complessiva situazione patrimoniale, ma dal conto profitti e perdite il cui risultato è riportato nello stato patrimoniale sotto la voce avanzo/disavanzo.

9. Anche con tale mezzo, configurato formalmente come violazione dell’art. 2423 c.c., la lettura dell’esposizione delle ragioni di diritto dell’ impugnazione non chiarisce, nè qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura, nè permette di evincere, dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente, come si siano concretizzate le violazioni della disposizione citata o di altre, nel ricorso non indicate, che le argomentazioni in diritto della sentenza gravata avrebbe disatteso.

10. Peraltro la ricorrente, con la censura in esame, tenta di prospettare una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice del merito, la cui decisione per essere basata su un iter argomentativi congruo e logico – anche per quanto riguarda la natura dell’AVIS e dell’attività da essa spiegata – si sottrae a tutte le doglianze mosse in questa sede.

11. Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 10,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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