Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2010) 09-03-2011, n. 9405 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, con sua ordinanza deliberata il 15/10/2008 ha rigettato la domanda proposta da T.G. per ottenere riparazione da ingiusta detenzione.

Il T. ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza per ottenerne l’annullamento.

All’udienza camerale del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione è stato proposto il 6/10/2009, la ordinanza è stata depositata il 22/9/2009. Applicandosi ex art. 585, comma 1, lett. a) un termine di quindici giorni per la proposizione a pena di decadenza della impugnazione dei provvedimenti resi all’esito di camera di consiglio, il ricorso, diversamente da quanto assume il Ministero dell’Economia, è tempestivo.

Parte ricorrente denunzia:

nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 314, comma 1, ultimo periodo laddove individua la colpa grave nella connivenza dello stesso T. con determinati soggetti malavitosi, connivenza in nessun modo motivata e specificatale ritenuta solo in forza di un giudizio di carattere morale assolutamente inammissibile e illogico. Diversamente da quanto asserito in ricorso, la ordinanza impugnata il riferimento ai precedenti penali del T. assume un rilevo del tutto marginale nell’assetto della motivazione impugnata mentre la Corte correttamente individua la colpa grave in comportamenti del T. riferiti dalla teste P. in una sua versione dei fatti di causa mai ritrattata. La teste avrebbe sentito il T. "rassicurare il G. che C. si era preoccupato di fare sparire eventuali oggetti compromettenti, trovando poi riparo presso la propria abitazione". Ancora il provvedimento di rigetto annota frequentazioni del T., accertate in sede di controlli di polizia, con noti esponenti della criminalità insediata nel rione (OMISSIS) e tra essi il G..

Ferma restando la corrispondenza degli strumenti argomentativi adoperati per il resto alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di riparazione ex art. 314 c.p.p., il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Devono essere compensate le spese tra le parti ricorrendone giusti concorrenti motivi. Invero è infondata la questione di tardività del ricorso per cassazione proposta dal Ministero, mentre hanno rilievo, ai fini della compensazione, la iniziale non opposizione del Ministero alla liquidazione di una somma per riparazione e la mancanza di specifica discussione del tema di assenza di colpa proposto col ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; spese compensate tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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