Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2010) 09-03-2011, n. 9403 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5/11/2008 notificata il 17/11/2008 il Gip presso il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso decreto penale di condanna reso il 4/10/2008 (guida in stato di ebbrezza alcolica art. 186 C.d.S.) F.P. in data 24/11/2008 ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

violazione o erronea applicazione degli artt. 460 e 122 c.p.p., art. 83 c.p.c. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) per mancanza di motivazione circa la assenza di autenticazione della sottoscrizione sull’atto di opposizione.

Questa Corte rileva che l’atto di opposizione a decreto penale di condanna dichiarata inammissibile dal provvedimento impugnato, risulta sottoscritto dall’Avvocato C. nella qualità di difensore e procuratore speciale di F.P. e che l’atto si conclude con la richiesta di giudizio abbreviato per il procedimento conseguente all’opposizione medesima.

Il Giudice dell’opposizione ha rilevato che la procura speciale per il rito abbreviato reca firma non autenticata dell’opponente e ha fatto da ciò derivare la pronunzia di inammissibilità della opposizione.

Ora l’opposizione a decreto penale di per sè si configura come atto di impugnazione che non ha forma vincolata (Cass. 5/5/2001 Ced 220361) e come tale può essere proposto personalmente dall’imputato o a mezzo di incaricato ex art. 582 e 583 c.p.p..

Se dunque la richiesta di rito abbreviato era inammissibile per carenza di procura del difensore richiedente ex art. 438 c.p.p., comma 3 il quale impone che la scelta del procedimento speciale da parte dell’imputato sia espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Cass. Pen. Sez. 5^, 4/7/1994 n. 3009), restava ben valida la proposizione di opposizione posto che il difensore è soggetto legittimato a proporre l’opposizione al decreto penale di condanna senza alcun mandato specifico (Cass. Pen. Sez. 5^ 19/6/1995 n. 1623) purchè officiato da un mandato conferito con le ordinarie formalità (Cass. Pen. Sez. 3^ 7/2/1994 n. 1366). Il Giudice investito di una domanda inammissibile di rito abbreviato, tuttavia contenuta nell’atto di opposizione, avrebbe dovuto procedere al giudizio immediato che costituisce l’esito necessario di ogni opposizione nel caso che difettino i presupposti per l’accesso ad altri riti (Cass. Sez. 4^ 18/2/2002 n. 6574).

La declaratoria di inammissibilità della opposizione deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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