T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 635

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, nominato assessore del Comune di Casalpusterlengo con decreto n. 8/2009, ha impugnato il provvedimento di revoca dall’incarico, adottato dal Sindaco il 2 dicembre 2010, denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della L. 241/90 per difetto di motivazione, dell’art. 7 e ss. della stessa legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento, dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000 e per eccesso di potere, essendo stato, a suo dire, l’atto di revoca motivato con la sostanziale necessità di sedare liti interne ai partiti che compongono la maggioranza e non già per il perseguimento del buon andamento dell’Amministrazione.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011, sentite le parti in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.

2. Il ricorrente, oltre alle illegittimità procedimentali, lamenta, in sostanza, sotto un primo profilo che, stante la proficua opera prestata in favore del Comune, in pieno accordo e consonanza di intenti con il Sindaco, sarebbe del tutto illegittima la revoca motivata con l’affermazione che "in relazione ad un mutato quadro politico di riferimento sono sopravvenuti equilibri diversi interni alle forze politiche che sorreggono la maggioranza, tali da richiedere un rinnovo della Giunta Comunale".

Il Comune resistente obietta innanzitutto che la natura politica dell’atto di revoca fa sì che lo stesso non debba essere sorretto da una motivazione dettagliata, essendo sufficiente il venir meno del complessivo rapporto fiduciario che aveva indotto la nomina dei diversi assessori; fa presente che la nomina degli componenti della Giunta, secondo l’attuale ordinamento, è atto fiduciario intuitus personae cui corrisponde, in via speculare, l’atto di revoca per la cui validità ed efficacia la norma di cui all’art. 46 non richiede che l’organo deliberativo compia alcuna preventiva valutazione in proposito.

3. Le osservazioni del Comune resistente sono condivisibili.

Dalla lettura degli atti impugnati è agevole rilevare che il provvedimento del 2 dicembre 2010, che ha coinvolto non soltanto il ricorrente, ma l’intera compagine di governo dell’Ente, è motivato nella sostanza con il venir meno del rapporto fiduciario non già con il singolo assessore, ma con la coalizione di maggioranza per cui la Giunta in carica non risultava più espressione delle singole forze politiche.

Inoltre nella seduta di C.C. del 2 dicembre 2010 il Sindaco ha comunicato di aver adottato tale decisione, esponendo all’assemblea le ragioni di alternanza politica proposta dai gruppi consiliari che hanno reso necessario il rinnovo della Giunta, in mancanza del quale si sarebbe determinata la paralisi dell’attività dell’Ente.

Alla luce dei dati di cui innanzi, va sinteticamente richiamato l’orientamento della Sezione per cui, premesso che non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, attesa la specifica disciplina in materia, nell’adozione dell’atto di revoca dell’incarico di assessore comunale prevalgono valutazioni tese a salvaguardare il proficuo rapporto tra la Giunta e il Consiglio comunale rispetto alle ragioni politico – personali dell’Assessore, che la legge considera recessive rispetto alle prime.

L’atto può quindi senz’altro sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico – amministrativa rimesse in via esclusiva al primo cittadino, che può valorizzare sia esigenze di carattere generale, sia l’affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11 febbraio 2011, n. 447; 26 gennaio 2011, n. 224; v. anche: id. 29 novembre 2010, n. 7400, id. n. 7401, id. 7402, id. 20 dicembre 2010, n. 7599).

In altri termini il venir meno del rapporto fiduciario prescinde da valutazione in ordine alle capacità e ai meriti della persona, che non assumono rilevanza in fattispecie di tale natura, né generalmente, come nel caso di specie, sono poste in discussione.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Può, tuttavia, disporsi la compensazione delle spese di lite, attesa la peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *