Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2010) 09-03-2011, n. 9336 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Alba, Sezione distaccata di Bra, che, per un fatto lesivo prodotto il 20/2/2003, ha ritenuto S. F. responsabile del delitto di cui all’art. 590, comma 1, comma 2 prima parte e comma 3, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti S.F. ha proposto ricorso per cassazione contro così fatta sentenza della quale ha domandato l’annullamento.

All’udienza pubblica del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il capo di imputazione addebita all’imputato di avere cagionato a G.M.G. lesioni gravissime, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonchè nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 consentendo che il lavoratore G.M.G. lavorasse alla linea trasporto carrelli all’uscita del forno n. 4 per operazioni di manutenzione, senza l’adozione di attrezzatura adeguata, cosicchè mentre il G. lavorava su questa linea per verificare il corretto funzionamento del cilindro che permette l’avanzamento dei carrelli trasporto piastrelle posizionando un pezzo di putrella troppo corta all’interno della canalina, il cilindro scattava spingendo questa barra di ferro contro il fine corsa causandone la flessione col conseguente schiacciamento della mano sinistra del lavoratore contro il bordo della guida carrello.

Il ricorrente con unico articolato motivo censura la sentenza impugnata per: 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e in particolare del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 per avere posto il fatto, certamente indipendente da scelte strategiche ed economiche spettanti al datore di lavoro, a carico del datore di lavoro stesso e non del Direttore di stabilimento, dirigente, ai fini della sicurezza del lavoro, senza alcuna considerazione per il carattere complesso della organizzazione dello stabilimento interessato dall’infortunio e senza la considerazione per la circostanza che l’eventuale uso di una putrella più lunga non necessitava di autonomia di spesa. Il datore di lavoro avrebbe invece assolto ad ogni sua obbligazione di garanzia curando la scelta di una organizzazione complessa e ponendo a capo di essa un direttore tecnico di stabilimento.

Osserva la Corte che con incensurabile accertamento in fatto, la sentenza di condanna confermativa della precedente condanna, ha verificato che il G. non era provvisto di attrezzatura appositamente fornita per le operazioni che andava a compiere, ma che le operazioni di eliminazione delle situazioni di blocco degli spintori erano svolte con pezzi di ferro di volta in volta trovati in officina. E’ stato correttamente affermato che una tale situazione, stabilmente caratterizzante la organizzazione della produzione aziendale nella più totale assenza di misure organizzative e procedure predisposte dai vertici dell’azienda, si legava a mancata attivazione proprio delle responsabilità generali e dei poteri generali dell’imprenditore.

Accertata la inesistenza di deleghe dei compiti di sicurezza alla data dell’infortunio, (la delega in atti è accertatamente collocata in un tempo di qualche mese successivo alla data del determinarsi dell’infortunio del G.) la decisione di primo grado, confermata da quella di appello, evidenzia il permanere del primario obbligo di garanzia gravante sul datore di lavoro peraltro dettagliatamente scandagliato e descritto dalla duplice motivazione con riferimento espresso al momento generale di predisposizione e organizzazione della sicurezza nell’impresa costituente prerogativa certa del datore di lavoro. la mancanza di delega formale ma anche la mancanza di una attribuzione di poteri di fatto è stata adeguatamente richiamata per escludere motivatamente la compresenza di responsabilità derivate.

La condotta addebitata e quella accertata coincidono perfettamente in una ricostruzione compiuta che fa carico al datore di lavoro di responsabilità generali che solo a lui fanno capo in una struttura produttiva la cui organizzazione non è strutturata, al momento dell’infortunio, anche attraverso valide deleghe (sul punto Cass. Pen. Sez. 4, 25/9/2009 n. 37861).

In punto di prescrizione è utile rammentare che la sentenza di appello è stata pronunziata il 15/3/2010 mentre le sospensioni intervenute nel corso del processo per mesi due e giorni due determinerebbero la consumazione del termine prescrizionale in data successiva (22/10/2010) a quella della pronunzia della presente decisione (7/10/2010).

Il ricorso è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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