T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 634

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

L’Azienda ricorrente, proprietaria dei locali del Pio Albergo Trivulzio e dell’Istituto Frisia di Merate, ha stipulato con la società I. due convenzioni aventi ad oggetto la gestione del servizio bar all’interno di tali istituti, la prima del 22.4.1996 e la seconda del 10.11.1998 (rispettivamente doc. 3 e 4).

Sul presupposto che entrambi i rapporti concessori, prorogati nel corso del tempo, sono venuti a scadenza il 9.11.2010 e che si dovesse procedere ad una gara per la scelta del nuovo contraente, l’Azienda ha chiesto alla suddetta società di rilasciare i locali, con apposita diffida.

Sul rifiuto dell’attuale gestore ha, quindi, proposto il presente ricorso, volto all’accertamento della scadenza dei predetti rapporti concessori ed alla condanna di I. all’immediato rilascio dei beni.

E’ intervenuta adesivamente la nuova aggiudicataria di entrambi i servizi, rilevando come il precedente gestore non abbia partecipato alla nuova procedura di gara, mentre nessuno si è costituito per I..

Nella camera di consiglio del 26.1.2011 la causa è passata in decisione, informate le parti presenti in merito alla possibilità di una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.

Ciò posto – dato atto della ritualità della notifica del ricorso nei confronti di I., perfezionatasi al più tardi alla data del 17.12.2010 con il ritiro del plico postale – il Collegio osserva preliminarmente che sussiste la propria giurisdizione nella controversia in esame.

Nel peculiare caso di specie, nel quale un ente pubblico agisce nei confronti di un’impresa privata, i rapporti concessori in contestazione – aventi ad oggetto la gestione di un servizio rivolto al pubblico, cui è correlata in funzione servente la disponibilità di beni parimenti pubblici – appaiono, infatti, catalogabili nel quadro degli accordi amministrativi ex art. 11 della L. 241/1990, con conseguente estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche alle controversie in materia di esecuzione degli accordi medesimi (cfr. Cass. SS.UU. n. 19494/2008).

In tale ambito, con riguardo a vertenze per diritti soggettivi, non vi possono essere dubbi circa l’ammissibilità di un’azione di mero accertamento e, quanto alla domanda di condanna, deve sottolinearsi come l’art. 30 del c.p.a. – a differenza dell’art. 26, comma 3, della L. 6.12.1971, n. 1034, che circoscriveva la condanna esclusivamente al pagamento di somme di denaro dovute dall’Amministrazione – non contiene più alcuna limitazione né quanto all’oggetto né quanto al destinatario, consentendo quindi che tale azione sia proposta anche dall’Amministrazione, per l’adempimento di obbligazioni gravanti su un privato.

Tanto premesso, nel merito delle domande formulate dal ricorrente, risulta dalla documentazione in atti che, per effetto delle successive proroghe, per entrambi i rapporti concessori era stata stabilita la scadenza del 9.11.2010 (v. doc. 12) e che, a tale data, la società I. non ha adempiuto all’obbligo di restituzione dei locali adibiti al servizio, nonostante le diffide ed i solleciti ricevuti (v. doc. 19 e 20).

Ne consegue che, da tale data, I. non ha più alcun titolo che la legittimi nella prosecuzione del servizio e nell’occupazione dei relativi locali di proprietà ricorrente.

In conclusione, accertata la scadenza del termine delle due concessioni ovvero l’estinzione di tali rapporti di durata, si impone la condanna di I. S.r.l. al rilascio dei locali del Pio Albergo Trivulzio e dell’Istituto Frisia di Merate nei quali ha sin qui gestito il servizio di bar interno, nel termine che appare congruo fissare in 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza.

Quanto, infine, alla domanda, del tutto atipica, con la quale si chiede l’autorizzazione all’esecuzione in via amministrativa del provvedimento giurisdizionale di condanna, non avendo la ricorrente offerto alcun elemento idoneo a qualificare i beni pubblici in questione (se appartenenti al patrimonio indisponibile, ai quali la giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabile l’art. 823, comma 2 c.c., ovvero al patrimonio disponibile), si può solamente osservare che, a norma dell’art. 112, comma 1, c.p.a., il dovere di esecuzione della sentenza grava anche sui soggetti privati e che l’art. 114, comma 4, lett. e) attribuisce ora al giudice dell’ottemperanza anche il potere di imporre, alla parte che non esegua la sentenza, il versamento di una somma di denaro al ricorrente e che la relativa statuizione – che presuppone una richiesta di parte – costituisce titolo esecutivo.

Le spese seguono la regola della soccombenza, nel rapporto processuale tra la ricorrente ed ItalBar, e sono liquidate con il dispositivo. Restano, invece, compensate nei riguardi dell’interventore.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e con gli effetti di cui in motivazione;

condanna I. S.r.l. al rilascio dei locali allo stato ancora occupati e a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari di lite liquidati in misura complessivamente pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al 12,5% per spese forfetariamente calcolate, ad Iva e Cpa come per legge. Spese compensate nei rapporti con l’interventore ad adiuvandum.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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