LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e
ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli
articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28
giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale,
l’Autorita’ nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di
svolgere, con modalita’ tali da assicurare azione coordinata,
attivita’ di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’
delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di
seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita’ nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In
particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le
organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli
interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
in materia di conformita’ di atti e comportamenti dei funzionari
pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di
cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici
nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma
16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva
applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attivita’ amministrativa
previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31
dicembre di ciascun anno, sull’attivita’ di contrasto della
corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione e
sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la
Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e
ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui
ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza
dell’attivita’ amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del
presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni
interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di
indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e
contrasto della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la
prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi
e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di
assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera
a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati
occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge, secondo modalita’ che consentano la loro gestione ed
analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti
nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi
in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono
al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della
corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle
linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla
Commissione.
7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio,
il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti
locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e’
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione.
8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone
la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attivita’
di elaborazione del piano non puo’ essere affidata a soggetti
estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita’ a rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei
dipendenti costituiscono elementi di valutazione della
responsabilita’ dirigenziale.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita’, tra le quali quelle di cui al comma
16, nell’ambito delle quali e’ piu’ elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate
nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1,
lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attivita’ individuate ai sensi della lettera
a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita’ individuate
ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del
responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che
con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni
di parentela o affinita’ sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori
rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede
anche:
a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua
idoneita’, nonche’ a proporre la modifica dello stesso quando sono
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attivita’
dell’amministrazione;
b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente,
dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attivita’ nel cui ambito e’ piu’ elevato il rischio
che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di
formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi
dell’etica e della legalita’. Con cadenza periodica e d’intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici
chiamati ad operare nei settori in cui e’ piu’ elevato, sulla base
dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che
siano commessi reati di corruzione.
12. In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il
responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e successive modificazioni, nonche’ sul piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti
circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il
piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai
commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del
piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato
ai sensi del comma 7 non puo’ essere inferiore alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad
un massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7
del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
nonche’, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione,
da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di
prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi
del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web
dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attivita’
svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico
dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico
lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,
quest’ultimo riferisce sull’attivita’.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attivita’
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto
previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, e’ assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilita’, completezza e semplicita’ di consultazione, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti consuntivi, nonche’ i costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall’Autorita’ per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresi’ la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal
comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15
del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonche’ attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto
legislativo n.150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di
gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalita’ o nei patti di integrita’
costituisce causa di esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle
commissioni tributarie e’ vietata, pena la decadenza dagli incarichi
e la nullita’ degli atti compiuti, la partecipazione a collegi
arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.
19. Il comma 1 dell’articolo 241 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e’
sostituito dal seguente:
«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto
dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa
autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo
dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria,
senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui e’
indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o
il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono
nulli».
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui
all’articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 19 del presente
articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni
e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una
societa’ a partecipazione pubblica ovvero una societa’ controllata o
collegata a una societa’ a partecipazione pubblica, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad
oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci
pubblici. A tal fine, l’organo amministrativo rilascia
l’autorizzazione di cui al citato comma 1 dell’articolo 241 del
codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito
dal comma 19 del presente articolo.
21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie
nelle quali e’ parte una pubblica amministrazione avviene nel
rispetto dei principi di pubblicita’ e di rotazione e secondo le
modalita’ previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre
che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente
tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica
amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica
amministrazione e’ scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.
Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare
un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e’ disposta,
con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullita’
della nomina, l’importo massimo spettante al dirigente pubblico per
l’attivita’ arbitrale. L’eventuale differenza tra l’importo spettante
agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente
e’ acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha
indetto la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano
agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai
procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I
soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti
web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi
15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali
sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono
trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresi’ al monitoraggio
periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio
sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna
amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio
sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze
ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi
che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di
procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili
in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di
identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai
procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle
relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo
specifico ufficio competente in ogni singola fase.
31. Con uno o piu’ decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini
dell’applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le
relative modalita’ di pubblicazione, nonche’ le indicazioni generali
per l’applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni
in materia di pubblicita’ previste dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),
del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso
tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura
proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a
presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo
delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali
informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorita’ per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia
di stazione appaltante e per regione. L’Autorita’ individua con
propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalita’ di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,
l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in
tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce
violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009,
n. 198, ed e’ comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti
informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli
enti pubblici nazionali, nonche’ alle societa’ partecipate dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro
attivita’ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell’Unione europea.
35. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di
pubblicita’, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono
obblighi di pubblicita’ a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita’ sia in ordine all’uso delle
risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle
funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita’ di dati relativi ai
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,
regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la
situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell’assunzione della carica, la titolarita’ di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado di parentela, nonche’ tutti i compensi cui da’ diritto
l’assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita’, mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai
titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a
quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con
riferimento agli incarichi di responsabilita’ degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita’ di elaborazione
dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le
informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico
elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti
si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line
in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu’
ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza
ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrita’;
g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento
della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento
per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della
disciplina vigente, delle responsabilita’ e delle sanzioni per il
mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi
del comma 35 integrano l’individuazione del livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, e costituiscono altresi’ esercizio della
funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
37. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma
1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello
di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente
legge».
38. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta
irricevibilita’, inammissibilita’, improcedibilita’ o infondatezza
della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma
semplificata, la cui motivazione puo’ consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni
amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca
autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi,
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ le aziende e le
societa’ partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in
occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’articolo 36,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione
pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione,
tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a
persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione
annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla
Commissione per le finalita’ di cui ai commi da 1 a 14 del presente
articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39
si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento
della funzione pubblica.
41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo
6 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale».
42. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente:
«Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi»;
d) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del
dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di
responsabilita’ erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei
conti»;
e) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati
ai dipendenti pubblici»;
f) al comma 12, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le
parole: «L’elenco e’ accompagnato» sono sostituite dalle seguenti:
«La comunicazione e’ accompagnata» e, al terzo periodo, le parole:
«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al
comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di
ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l’oggetto, la
durata e il compenso dell’incarico» sono aggiunte le seguenti:
«nonche’ l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche’ le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente
articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in
tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del
presente comma in formato digitale standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis e’ aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attivita’ lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attivita’ della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e’ fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
43. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia’ sottoscritti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
44. L’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 54. – (Codice di comportamento). – 1. Il Governo definisce
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualita’ dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealta’, imparzialita’ e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una
specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in
relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita’, in connessione
con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,
fatti salvi i regali d’uso, purche’ di modico valore e nei limiti
delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che
lo sottoscrive all’atto dell’assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione, e’ fonte di responsabilita’
disciplinare. La violazione dei doveri e’ altresi’ rilevante ai fini
della responsabilita’ civile, amministrativa e contabile
ogniqualvolta le stesse responsabilita’ siano collegate alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi
o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In
caso di inerzia, il codice e’ adottato dall’organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di
cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma
si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato
di applicazione dei codici e organizzano attivita’ di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».
45. I codici di cui all’articolo 54, commi 1 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono
approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
46. Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e’ inserito il seguente:
«Art. 35-bis. – (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) – 1.
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche’ alla
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la
concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonche’ per l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e
regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina
dei relativi segretari».
47. All’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al
presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3».
48. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni
disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei
procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) omogeneita’ degli illeciti connessi al ritardo, superando le
logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche
amministrazioni;
b) omogeneita’ dei controlli da parte dei dirigenti, volti a
evitare ritardi;
c) omogeneita’, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni,
sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione,
nonche’ della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e’
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu’ decreti legislativi diretti a modificare
la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita’ amministrativa di
vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo
pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita’ di produzione
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o
esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di
amministrazione e gestione, nonche’ a modificare la disciplina
vigente in materia di incompatibilita’ tra i detti incarichi e lo
svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita’ di
interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del
contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita’ di incarichi
dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non
conferibilita’ per coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del
contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita’ di incarichi
dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non
conferibilita’ per coloro che per un congruo periodo di tempo, non
inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce
l’incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche’ i casi di non
conferibilita’ di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle
amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore
ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.
I casi di non conferibilita’ devono essere graduati e regolati in
rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico
ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche
territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. E’
escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di
indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a
coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto
incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell’incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche’ gli
incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle
pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via
esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti
di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita’ tra gli incarichi di
cui alla lettera d) gia’ conferiti e lo svolgimento di attivita’,
retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a
regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione
che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attivita’
professionali, se l’ente o l’attivita’ professionale sono soggetti a
regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita’ tra gli incarichi di
cui alla lettera d) gia’ conferiti e l’esercizio di cariche negli
organi di indirizzo politico.
51. Dopo l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e’ inserito il seguente:
«Art. 54-bis. – (Tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti). – 1. Fuori dei casi di responsabilita’ a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che
denuncia all’autorita’ giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo’
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identita’ del
segnalante non puo’ essere rivelata, senza il suo consenso, sempre
che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l’identita’ puo’ essere rivelata ove la sua conoscenza
sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
3. L’adozione di misure discriminatorie e’ segnalata al
Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di
competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le
stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia e’ sottratta all’accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni».
52. Per l’efficacia dei controlli antimafia nelle attivita’
imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura e’
istituito l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti
nei medesimi settori. L’iscrizione negli elenchi della prefettura
della provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per
l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attivita’. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo,
dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita’:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
54. L’indicazione delle attivita’ di cui al comma 53 puo’ essere
aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto
del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si
pronuncino entro il termine, il decreto puo’ essere comunque
adottato.
55. L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla
prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e
dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della
modifica. Le societa’ di capitali quotate in mercati regolamentati
comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al
comma 52, nonche’ per l’attivita’ di verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
58. All’articolo 135, comma l, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in
giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti
dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche’».
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi
da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio
di imparzialita’ di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono
applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e degli enti locali, nonche’ degli enti pubblici e dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla
piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,
con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del
piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello
relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme
regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai
dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera
a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4
dello stesso articolo 53;
c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice
di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del
presente articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi’
definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti
legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonche’ degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato
sottoposti al loro controllo.
62. All’articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il
comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita’, l’entita’ del danno
all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla
commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione
accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova
contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilita’ illecitamente percepita dal
dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita’ aventi ad oggetto atti
o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e’
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della
garanzia del credito erariale».
63. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo
unico della normativa in materia di incandidabilita’ alla carica di
membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
Repubblica, di incandidabilita’ alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di
presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte
delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di
presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e
successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi
esecutivi delle comunita’ montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino
e all’armonizzazione della vigente normativa ed e’ adottato secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di
interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano
temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che
abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di
reclusione per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che
non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro
che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni
di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II,
capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la
legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
c) prevedere la durata dell’incandidabilita’ di cui alle lettere
a) e b);
d) prevedere che l’incandidabilita’ operi anche in caso di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative all’incandidabilita’ con
le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di
riabilitazione, nonche’ con le restrizioni all’esercizio del diritto
di elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilita’ alla carica di
deputato e di senatore siano applicate altresi’ all’assunzione delle
cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in
materia di incandidabilita’ alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente
della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del
testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
presidente e componente degli organi delle comunita’ montane,
determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza
con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i),
l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilita’ determinate
da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme
sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale
sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilita’ e di
incompatibilita’ del presidente e degli altri componenti della giunta
regionale nonche’ dei consiglieri regionali, le ipotesi di
incandidabilita’ alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire
cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile
con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto
dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di
condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o
all’affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato
di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e’ trasmesso alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.
66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti
pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali
o semiapicali, compresi quelli di titolarita’ dell’ufficio di
gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve
permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli
uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al
comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di
fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificita’ dei regimi e delle
funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa,
contabile e militare, nonche’ all’Avvocatura dello Stato;
b) durata dell’incarico;
c) continuativita’ e onerosita’ dell’impegno lavorativo connesso
allo svolgimento dell’incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni
esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle
esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori
dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo
per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi
complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto
collocamento non puo’ comunque determinare alcun pregiudizio con
riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di
cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai
membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di
autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque
denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se
conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge,
il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno gia’ maturato o che,
successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di
collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si
intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato
relativo all’ente o soggetto presso cui e’ svolto l’incarico. Qualora
l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di
fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi
all’entrata in vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e’
trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo’ essere
comunque adottato.
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi ivi stabiliti, il Governo e’ autorizzato ad adottare
disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.
75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all’articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono
inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c) al primo comma dell’articolo 314, la parola: «tre» e’
sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l’articolo 317 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita’ e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
e) all’articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite
dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l’articolo 318 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 318. – (Corruzione per l’esercizio della funzione). – Il
pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se’ o per un terzo, denaro o altra
utilita’ o ne accetta la promessa e’ punito con la reclusione da uno
a cinque anni»;
g) all’articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all’articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e’ sostituita dalla
seguente: «cinque»;
i) dopo l’articolo 319-ter e’ inserito il seguente:
«Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere
utilita’). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando
della sua qualita’ o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita’
e’ punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da’ o promette denaro o
altra utilita’ e’ punito con la reclusione fino a tre anni»;
l) all’articolo 320, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche
all’incaricato di un pubblico servizio»;
m) all’articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita’ di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «, per l’esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro o altra utilita’ per l’esercizio delle
sue funzioni o dei suoi poteri»;
n) all’articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli
articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite
le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita’,»;
o) all’articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale
prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all’articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
q) all’articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le
seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l’articolo 346 e’ inserito il seguente:
«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o
promettere, a se’ o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,
come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo
ufficio, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da’ o promette
denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e’ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a se’ o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale
riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio.
Le pene sono altresi’ aumentate se i fatti sono commessi in
relazione all’esercizio di attivita’ giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita’, la pena e’ diminuita».
76. L’articolo 2635 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o
della promessa di denaro o altra utilita’, per se’ o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta’, cagionando nocumento alla
societa’, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se
il fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi da’ o promette denaro o altra utilita’ alle persone indicate
nel primo e nel secondo comma e’ punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si
tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi».
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite
le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita’»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono
inserite le seguenti: «319-quater»;
b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e’ aggiunta
la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi
previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».
78. All’articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma
2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure
interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della
loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per
esigenze probatorie, il giudice puo’ disporne la rinnovazione anche
oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che
comunque la loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro
esecuzione e’ decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini
previsti dall’articolo 303».
79. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»
sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
80. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le
seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le
seguenti: «319-quater,».
81. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione
per un atto d’ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione
per l’esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter
(corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti:
«319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere
utilita’),»;
b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;
c) all’articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure
coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di
procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ di cui
all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
elettorale».
82. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e’ comunicato dal prefetto all’Autorita’ nazionale anticorruzione, di
cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta
giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
l’Autorita’ rilevi che la stessa sia correlata alle attivita’ svolte
dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
83. All’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo
le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle
attivita’ previste dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 6 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2156):
Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano), IV Governo
Berlusconi, il 4 maggio 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
2ª (Giustizia), in sede referente, il 5 maggio 2010 con pareri delle
Commissioni 3ª, 5ª, 8ª e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, l’11, 20
e 25 maggio 2010; il 16 giugno 2010; il 27 luglio 2010; il 29
settembre 2010; il 6 e 20 ottobre 2010; il 3 e 23 novembre 2010; il
18 gennaio 2011; il 19 aprile 2011; il 3, 19 e 24 maggio 2011; il 1°
giugno 2011.
Esaminato in Aula il 17 maggio 2011; il 1°, 7, 8 e 9 giugno 2011.
Il 14 giugno 2011 approvato stralcio art. 7 a formare il S.
2156-BIS; art. 8 a formare il 2156-TER; art. 9 a formare il S.
2156-QUATER.
Approvato il 15 giugno 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4434):
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II
(Giustizia), in sede referente, il 21 giugno 2011 con pareri delle
Commissioni III, V, VIII, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite I e II, in sede referente, il
7, 14, 21 e 28 luglio 2011; il 15, 20, 21, 22, 27 e 29 settembre
2011; l’11, 12, 18, 25 e 26 ottobre 2011; il 3 e 8 novembre 2011; il
13 dicembre 2011; il 2, 15 e 16 febbraio 2012; il 15 marzo 2012; il
17 aprile 2012; l’8, 10, 15, 17, 22 e 24 maggio 2012;
Esaminato in Aula il 6 ottobre 2011; il 26 marzo 2012; il 28, 30
e 31 maggio 2012; il 5, 6, 7, 12 e 13 giugno 2012 e approvato, con
modificazioni, il 14 giugno 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 2156-B):
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e
2ª (giustizia), in sede referente, il 20 giugno 2012 con pareri delle
Commissioni 5ª, 8ª e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni 1ª e 2ª riunite, in sede referente,
il 28 giugno 2012; il 5, 11 e 26 luglio 2012; il 2 agosto 2012; l’11
e 18 settembre 2012; il 2, 4 e 9 ottobre 2012.
Esaminato in Aula il 10 e 16 ottobre 2012, e approvato, con
modificazioni, il 17 ottobre 2012.
Camera dei deputati (atto n. 4434-B):
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II
(Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 2012 con pareri delle
Commissioni III, IV, V, VIII e X.
Esaminato dalle Commissioni riunite I e II, in sede referente, il
24 e 25 ottobre 2012.
Esaminato in Aula il 29 e 30 ottobre 2012 e approvato il 31
ottobre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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