MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197 Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’ per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli…

…5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 272 del 21-11-2012

IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e in particolare l’articolo 3, comma 6, a norma del quale la partecipazione ai concorsi pubblici non e’ soggetta a limiti di eta’, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita’ dell’amministrazione; Visti i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, e 29 ottobre 2004, n. 296, disciplinanti, rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di eta’ previsti per l’accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di ispettore antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Atteso che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto negli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 l’emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l’individuazione dell’eta’ che deve essere posseduta dai candidati per l’accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto di dover prevedere per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di eta’ funzionali alla peculiarita’ del servizio non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita’ tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche; Ravvisata l’opportunita’, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 10 maggio 2012; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la nota del 31 luglio 2012, con la quale lo schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Limiti di eta’ 1. Il limite minimo di eta’ per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ fissato in diciotto anni. 2. L’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ soggetta ai seguenti limiti massimi di eta’: a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3; d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici. 3. Non e’ soggetta a limiti massimi di eta’ la partecipazione ai concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice direttore ginnico-sportivo, a funzionario amministrativo contabile vice direttore e a funzionario tecnico informatico vice direttore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119, comma 4, e 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 4. Nei concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche di vice direttore e di vice ispettore antincendio, e’ fissato in trentasette anni il limite di eta’ per la partecipazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.

Art. 2 Disposizioni particolari 1. Restano fermi, per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi, i limiti di eta’ stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dall’articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da successive specifiche disposizioni normative. 2. Restano altresi’ fermi, per il reclutamento del personale della banda musicale, le disposizioni di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive specifiche disposizioni normative. 3. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, e 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di eta’ e’ elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta’ resta fissato a diciotto anni. 4. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche di operatore, operatore tecnico, vice collaboratore amministrativo-contabile e vice collaboratore tecnico-informatico, previste dagli articoli 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di eta’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del presente regolamento. Il limite minimo di eta’ resta fissato a diciotto anni.

Art. 3

Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n.
505, 20 maggio 1999, n. 187, 29 ottobre 2004, n. 296, e ogni altra
disposizione normativa riferita espressamente ai limiti di eta’ per
l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e soggetto
al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 8 ottobre 2012

Il Ministro: Cancellieri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2012
Registro n. 7 Interno, foglio n. 128

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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