MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202 Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita’ sanitarie…

…biologi, chimici e psicologi – operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Validita’ 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 277 del 27-11-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell’assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell’aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 22 febbraio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con il
quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e
delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia
assicurate al personale di cui sopra;
Visto l’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i
rapporti con il personale sanitario per l’assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformita’, per la parte compatibile,
alle disposizioni di cui all’articolo 8 dello stesso decreto
legislativo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l’istituzione
del Ministero della salute;
Visto l’articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183
recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 3 marzo 2009, n. 63, con il quale e’ stato reso
esecutivo l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina del
rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e
generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali per l’assistenza sanitaria e
medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione
civile per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministero della salute del 30 dicembre 2005,
n. 302 con il quale e’ stato reso esecutivo l’Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il
Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per
l’assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante,
marittimo e dell’aviazione civile;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti e delle
altre professionalita’ sanitarie del Servizio sanitario nazionale,
siglato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006-2007) e del
successivo Accordo collettivo nazionale siglato in data 8 luglio 2010
(biennio economico 2008-2009);
Vista la dichiarazione congiunta, di cui al decreto ministeriale 3
marzo 2009, n. 63, con la quale le parti, pubblica e sindacale, si
impegnavano a procedere ad una trattativa congiunta dei medici
generici e specialisti con le altre professionalita’ sanitarie
(biologi,chimici e psicologi) per gli aspetti giuridici ed economici
in occasione del successivo rinnovo contrattuale;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina
prevista dai citati Accordi collettivi nazionali dei medici generici
e specialisti e delle altre professionalita’ sanitarie ai predetti
Accordi collettivi del Servizio sanitario nazionale del 29 luglio
2009 e dell’8 luglio 2010;
Considerato che in data 14 ottobre 2010 e’ stato sottoscritto con
le organizzazioni sindacali interessate l’Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il
Ministero della salute e medici ambulatoriali – generici e
specialisti – e le altre professionalita’ sanitarie – biologi,
chimici e psicologi – operanti negli ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale
al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile per il
periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009;
Considerato che, al fine di allineare l’ipotesi di accordo
sottoscritto in data 14 ottobre 2010 a quanto previsto dalla legge di
stabilita’ per il 2012, in data 31 gennaio 2012 il predetto accordo
e’ stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali
interessate;
Considerato che l’applicazione della suindicata disciplina ai
rapporti convenzionali relativi comporta un onere complessivo a tutto
il 2012 di € 3.128.412,34;
Visto il parere favorevole del Ministero dell’economia e delle
finanze espresso con nota n. 35702 del 3 maggio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 34150 in data 25 luglio 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E’ reso esecutivo l’Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute
ed medici ambulatoriali – generici e specialisti – e le altre
professionalita’ sanitarie – biologi, chimici e psicologi – operanti
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per
l’assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante,
marittimo e dell’aviazione civile, ai sensi dell’articolo 18, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive
modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009,
riportato nel testo allegato, allegato A, che e’ parte integrante del
presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento,
si fara’ fronte con gli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme
occorrenti alla copertura degli Accordi collettivi nazionali
stipulati tra l’Amministrazione e il personale sanitario che presta
assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio
finanziario 2012.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 2012

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’8 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 15, foglio n. 124

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *