LEGGE 14 novembre 2012, n. 204 Modifica dell’articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l’istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 28-11-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 186, le parole: «12 del mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «9 del mese di settembre». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 14 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3157): Presentato dall’on. Michele Saccomanno ed altri il 16 febbraio 2012. Assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede referente, il 15 marzo 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 4ª Commissione in sede referente, il 4 aprile 2012; il 23 maggio 2012; il 18 luglio 2012. Nuovamente assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede deliberante, il 3 agosto 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Esaminato ed approvato dalla 4ª Commissione, in sede deliberante, il 6 settembre 2012. Camera dei deputati (atto n. 5428): Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede referente, l’11 settembre 2012 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 18, 19 e 26 settembre 2012; il 10 ottobre 2012. Nuovamente assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede legislativa, il 25 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato ed approvato dalla IV Commissione (Difesa), in sede legislativa, il 31 ottobre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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