Corte Costituzionale, Sentenza n. 260 del 2012, in tema di norme sulla sanità pubblica della Regione Abruzzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 28-11-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13
gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all’art. 35 della legge regionale 30
aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della
Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre
disposizioni di adeguamento normativo), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-27 marzo 2012,
depositato in cancelleria il 30 marzo 2012 ed iscritto al n. 63 del
registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice
relatore Marta Cartabia;
uditi l’avvocato dello Stato Rosario Di Maggio per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Federico Tedeschini per la
Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 23 marzo 2012 e depositato il
successivo 30 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della
Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all’art. 35 della
legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 –
e altre disposizioni di adeguamento normativo) per violazione degli
articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
L’impugnato art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del
2012 ha modificato l’art. 35, comma 1, della legge della Regione
Abruzzo 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della
Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009), il cui testo
originario prevedeva che «le strutture pubbliche e private che alla
data del 1° gennaio 2009 erogano prestazioni socio-sanitarie a
seguito di "Progetti obiettivo" sono provvisoriamente autorizzate, ai
sensi dell’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) fino alla data
del 31 dicembre 2011, a continuare ad erogare le stesse prestazioni
in attesa della ridefinizione della normativa regionale che consente
di accedere all’accreditamento istituzionale, fermo restando il
possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale». In
particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale
impugnata dispone che: «dopo le parole "provvisoriamente
autorizzate", sono inserite le seguenti: "ed accreditate"»; l’art. 1,
comma 1, lettera b), della medesima legge regionale dispone, inoltre,
che: «le parole "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2012"».
Ritiene il ricorrente che la disposizione impugnata stabilisca un
accreditamento ex lege fino al 31 dicembre 2012 delle strutture
socio-sanitarie indicate nel menzionato art. 35 della legge della
Regione Abruzzo n. 6 del 2009, che siano gia’ state autorizzate ai
sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.
In proposito la difesa dello Stato rammenta che l’art. 8-quater
del d.lgs. n. 502 del 1992 subordina l’accreditamento istituzionale
delle strutture autorizzate al possesso dei requisiti ulteriori di
qualificazione, funzionali agli indirizzi regionali e positivamente
valutati in ordine ai risultati raggiunti per garantire i livelli
essenziali e uniformi di assistenza (LEA).
Poiche’ la disposizione regionale prescinde dall’accertamento
degli ulteriori requisiti di qualificazione, dalla compatibilita’
dell’accreditamento con la programmazione regionale e dalla verifica
positiva dei risultati raggiunti, essa si tradurrebbe, dunque, in una
violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in
materia di tutela della salute riguardanti l’accreditamento
istituzionale e sarebbe, pertanto, illegittima per violazione
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Sotto altro aspetto il ricorrente ravvisa un secondo profilo di
incostituzionalita’, in ragione del fatto che il mandato
commissariale del 12 dicembre 2009 per la Regione Abruzzo ha
demandato al Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario
l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione e
accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente
normativa regionale (lettera a, n. 5) e la sospensione
dell’accreditamento di strutture sanitarie private, fino all’avvenuta
adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera,
laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale tranne
quelle necessarie all’attuazione del Piano di rientro (lettera b). La
legge regionale impugnata, stabilendo l’accreditamento delle
strutture sanitarie sino al 31 dicembre 2012, interferirebbe con le
predette funzioni commissariali. Poiche’ la Corte costituzionale
(sentenze n. 78 del 2011 e n. 2 del 2010) ha precisato che la
situazione di interferenza con i poteri del Commissario determina la
violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione, dovrebbe
ritenersi violata anche quest’ultima disposizione costituzionale.
Un terzo ed ultimo profilo di incostituzionalita’ viene ravvisato
dal ricorrente in relazione all’art. 1, comma 796, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007),
che ha reso vincolanti per le Regioni che li sottoscrivono gli
accordi per il rientro dal disavanzo sanitario. La Corte
costituzionale (sentenza n. 141 del 2010) ha ritenuto tale norma
espressione di un principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica. Poiche’ l’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) prevede
che, in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, e’
preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti di ostacolo
alla piena attuazione dell’accordo e del piano, l’accreditamento di
strutture socio-sanitarie sino al 31 dicembre 2012, previsto dalla
legge regionale impugnata, non rispetta i vincoli posti dall’Accordo
per il Piano di rientro dal deficit della Regione Abruzzo del 6 marzo
2007 e nell’"Azione 4 del Programma operativo 2010". Considerato che
tali accordi sono vincolanti ed espressione di un correlato principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica deve, pertanto,
ritenersi violato l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2.- Con memoria depositata in data 2 maggio 2012, giusta delibera
di Giunta regionale del 23 aprile 2012, n. 250, si e’ costituita in
giudizio la Regione Abruzzo, osservando quanto segue.
In ordine alla censura relativa alla violazione dell’art. 117,
terzo comma, della Costituzione per lesione dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge statale in materia di tutela della salute, la
Regione resistente ha rilevato che le strutture di cui all’art. 35
della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2009 erano gia’ state
provvisoriamente accreditate con provvedimenti della Giunta regionale
fino alla definizione dei criteri e requisiti per l’accreditamento
definitivo. La disposizione impugnata, di cui all’art. 1 della legge
della Regione Abruzzo n. 3 del 2012, non avrebbe fatto altro che
prorogare sino al 31 dicembre 2012 l’accreditamento provvisorio, nel
rispetto del termine del 1° gennaio 2013 stabilito per il passaggio
all’accreditamento istituzionale, in conformita’ alle previsioni
contenute nel testo vigente dell’art. 1, comma 796, lettera t), della
legge n. 296 del 2006. La norma transitoria contenuta nella legge
regionale impugnata si limiterebbe, pertanto, a salvaguardare le
strutture che assicurano sul territorio regionale prestazioni,
rientranti nei LEA, a favore di pazienti autistici, minori in
situazione di disagio, vittime di abbandono o di abuso, senza percio’
violare i principi fondamentali in materia di tutela della salute ex
art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Con riferimento alla censura relativa alla violazione dell’art.
120, secondo comma, della Costituzione, la difesa della resistente ha
osservato che la finalita’ transitoria della legge regionale di
adeguamento al disposto nazionale non ostacola la realizzazione delle
finalita’ commissariali di attuazione della normativa statale.
Inoltre, la medesima disposizione regionale impugnata fa salvi i
poteri e le attribuzioni commissariali relativi alla rideterminazione
del fabbisogno di prestazioni riabilitative. Conseguentemente non si
potrebbe ravvisare nella specie alcuna violazione dell’art. 120,
secondo comma, della Costituzione.
Riguardo, infine, alla censura relativa alla violazione dell’art.
117, terzo comma, della Costituzione per lesione di principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la Regione ha
rammentato che, in mancanza dell’accreditamento provvisorio delle
strutture socio-sanitarie previste dalla legge regionale impugnata, i
pazienti si vedrebbero costretti a rivolgersi a strutture accreditate
di altre Regioni, il cui onere verrebbe comunque imputato al bilancio
della ASL di residenza del paziente e, quindi, a carico della Regione
Abruzzo che non avrebbe alcuna possibilita’ di effettuare controlli
sulla necessita’ della prestazione, sulla loro erogazione e sulla
appropriatezza e sulla conformita’ delle richieste di pagamento delle
strutture accreditate delle altre Regioni. Neppure quest’ultima
censura risulterebbe, pertanto, fondata.
3.- Con memoria depositata in data 11 settembre 2012, la difesa
della Regione Abruzzo ha insistito perche’ il ricorso sia rigettato
in quanto infondato, ribadendo le medesime considerazioni, gia’
sviluppate nell’atto di costituzione, e sopra riportate.
4.- Con memoria depositata in data 18 settembre 2012 la
Presidenza del Consiglio ha ritenuto non condivisibili le
argomentazioni esposte dalla Regione Abruzzo, evidenziando come le
autorizzazioni e gli accreditamenti provvisori rilasciati ai sensi
della normativa previgente la legge della Regione Abruzzo, 31 luglio
2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) fossero idonei
esclusivamente a legittimare le strutture private all’avvio dei
percorsi amministrativi finalizzati all’ottenimento delle
autorizzazioni e degli accreditamenti istituzionali quali delineati
dalla stessa legge regionale citata. Pertanto, l’art. 1 della legge
regionale n. 3 del 2012, disponendo l’accreditamento provvisorio
delle strutture sanitarie ivi indicate, con elisione della prevista
fase procedimentale e dell’esercizio dei connessi poteri
amministrativi, si sarebbe posto in contrasto con i principi
fondamentali in materia di accreditamento istituzionale fissati
dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, in particolare con
quelli riguardanti le verifiche di compatibilita’ con la
programmazione regionale e con i risultati raggiunti, cosi’ da
violare l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La difesa erariale ha ribadito, infine, le argomentazioni gia’
esposte in ricorso sull’interferenza con il mandato commissariale e
sulla lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della
spesa pubblica sanitaria, con conseguente violazione dell’art. 120,
secondo comma, e dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1.- Con ricorso notificato il 23 marzo 2012 e depositato il
successivo 30 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della
Regione Abruzzo, 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all’art. 35 della
legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 –
e altre disposizioni di adeguamento normativo).
La disposizione impugnata ha modificato l’art. 35, comma 1, della
legge della Regione Abruzzo 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009),
il cui testo originario prevedeva che «le strutture pubbliche e
private che alla data del 1° gennaio 2009 erogano prestazioni
socio-sanitarie a seguito di "Progetti obiettivo" sono
provvisoriamente autorizzate, ai sensi dell’art. 8-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) fino alla data del 31 dicembre 2011, a continuare ad
erogare le stesse prestazioni in attesa della ridefinizione della
normativa regionale che consente di accedere all’accreditamento
istituzionale, fermo restando il possesso dei requisiti strutturali,
organizzativi e di personale». In particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera a), della legge regionale impugnata dispone che: «dopo le
parole "provvisoriamente autorizzate", sono inserite le seguenti: "ed
accreditate"»; l’art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge
regionale dispone, inoltre, che: «le parole "31 dicembre 2011", sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».
Le censure della Presidenza del Consiglio muovono tutte dal
comune assunto che le disposizioni impugnate stabiliscano un
accreditamento ex lege, fino al 31 dicembre 2012, delle strutture
socio-sanitarie indicate nel menzionato art. 35 della legge della
Regione Abruzzo, 30 aprile 2009, n. 6, che siano gia’ state
autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
Simile accreditamento ex lege violerebbe l’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, perche’ si porrebbe in conflitto con i
principi generali stabiliti in materia di tutela della salute
dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto le
disposizioni regionali impugnate prescinderebbero dall’accertamento
degli ulteriori requisiti di qualificazione delle strutture,
richiesto dalla citata legislazione statale per il passaggio
dall’accreditamento provvisorio all’accreditamento istituzionale.
In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la legislazione
regionale impugnata interferisca con il mandato del Commissario per
il risanamento del disavanzo sanitario del 12 dicembre 2009 per la
Regione Abruzzo e che, conseguentemente, risulterebbe violato l’art.
120, secondo comma, della Costituzione.
Infine, il ricorrente lamenta, ex art. 117, terzo comma, della
Costituzione, la violazione, dei principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica, considerato che
l’accreditamento di strutture socio-sanitarie sino al 31 dicembre
2012, previsto dalla legge regionale impugnata, non rispetterebbe i
vincoli posti dall’Accordo per il Piano di rientro dal deficit
sanitario della Regione Abruzzo del 6 marzo 2007 e dall’"Azione 4 del
Programma operativo 2010".
2.- Le questioni di legittimita’ costituzionale proposte dal
Presidente del Consiglio dei ministri non sono fondate.
3.- Per valutare la disposizione regionale impugnata, occorre
preliminarmente inquadrare la legge della Regione Abruzzo n. 3 del
2012 nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione statale in materia di autorizzazioni e accreditamento
delle strutture sanitarie private. Infatti, in base alla
giurisprudenza di questa Corte, la competenza regionale in materia di
autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private e’
ricompresa nella piu’ generale potesta’ legislativa concorrente in
materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto
dei principi fondamentali fissati dalle norme statali (su tale
inquadramento generale, dopo la riforma del Titolo V della Parte II
della Costituzione, ex plurimis sentenze n. 200 del 2005 e n. 134 del
2006).
3.1.- Per verificare l’osservanza da parte della legislazione
regionale di tali principi fondamentali, occorre peraltro
distinguere, dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che
attengono all’"autorizzazione", prevista per l’esercizio di tutte le
attivita’ sanitarie, da quelli che riguardano l’"accreditamento"
delle strutture autorizzate.
Quanto all’"autorizzazione", gli artt. 8, comma 4 e 8-ter, del
d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono livelli essenziali di sicurezza e
qualita’ che debbono essere soddisfatti da tutte le strutture che
intendono effettuare prestazioni sanitarie e questa Corte ha
riconosciuto che tali disposizioni rappresentano principi
fondamentali che le Regioni devono rispettare indipendentemente dal
fatto che la struttura intenda o meno chiedere l’accreditamento (ex
plurimis sentenze n. 245 del 2010 e n. 150 del 2010).
Per l’"accreditamento" occorrono, invece, "requisiti ulteriori"
(rispetto a quelli necessari all’autorizzazione) e l’accettazione del
sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell’art. 8-quater del
d.lgs. n. 502 del 1992. Come gia’ riconosciuto da questa Corte (ex
plurimis sentenza n. 361 del 2008), i "requisiti ulteriori", di cui
all’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, necessari per
l’accreditamento, hanno natura di principi fondamentali che le
Regioni sono tenute a rispettare, non potendosi attribuire
l’accreditamento ope legis a strutture di cui viene presunta la
regolarita’, indipendentemente dal possesso effettivo di tali
requisiti.
Tuttavia, e’ stata la medesima legislazione statale a stabilire
un passaggio graduale dal sistema precedente (convenzionale, basato
sul pagamento dei fattori produttivi) a quello nuovo (basato sul
pagamento delle prestazioni, previo accreditamento delle strutture).
Si e’ cosi’ previsto un "accreditamento temporaneo" (art. 6, comma 6,
della legge n. 724 del 1994) per le strutture precedentemente
convenzionate che avessero accettato il sistema di pagamento a
prestazione, nonche’ un "accreditamento provvisorio" per le strutture
nuove, o per attivita’ nuove in strutture accreditate per altre
attivita’, in attesa della verifica del volume di attivita’ e della
qualita’ delle prestazioni (art. 8-quater, comma 7, della legge n.
502 del 1992), disciplina questa gia’ ritenuta legittima dalla Corte
costituzionale (sin dalla sentenza n. 416 del 1995).
Inoltre, il legislatore statale ha previsto che il passaggio
all’accreditamento definitivo o istituzionale per le strutture gia’
temporaneamente accreditate (art. 8-quater, comma 6, del d.lgs. n.
502 del 1992) debba perfezionarsi entro un termine stabilito dalla
legge dello Stato. Il rispetto di tale termine e’ stato considerato
principio fondamentale che le Regioni sono tenute a rispettare,
dovendosi fare salve solo quelle discipline regionali di proroga che
costituiscano «un mezzo per consentire e promuovere la
regolarizzazione delle posizioni dei soggetti privati ancora aperte,
senza dover procedere alla revoca dell’autorizzazione», in presenza
di casi eccezionali che differenzino la situazione presa in esame da
quella generale alla quale soltanto il legislatore statale poteva
aver fatto riferimento quando ha fissato il termine finale di
adeguamento (sentenza n. 93 del 1996).
In ordine al termine finale per il passaggio dall’accreditamento
provvisorio a quello definitivo, piu’ volte prorogato dal legislatore
statale, deve rilevarsi come, da ultimo, l’art. 1, comma 796, lettera
t), della legge n. 296 del 2006, abbia stabilito la data del 1°
gennaio 2010, successivamente posposta al 1° gennaio 2011 dalla legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e
ulteriormente procrastinata sino al 1° gennaio 2013 dall’art. 1 della
legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie). Quest’ultima proroga vale, pero’, per le sole
strutture non ospedaliere e non ambulatoriali, fermo restando per le
strutture ospedaliere e ambulatoriali il termine del 1° gennaio 2011.
3.2.- Con riferimento alla legislazione della Regione Abruzzo,
deve rilevarsi che i procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni e degli accreditamenti istituzionali ai fini del
passaggio dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo sono
stati regolamentati dalla legge n. 37 del 2007, cui e’ seguita la
delibera della Giunta regionale di approvazione dei manuali di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
Su un piano distinto, invece, devono essere collocate le
disposizioni impugnate (art. 1, comma 1, lettere a e b, della legge
della Regione n. 3 del 2012 di modifica all’art. 35 della legge della
Regione n. 6 del 2009), con le quali la Regione Abruzzo si e’
limitata a prorogare fino al 31 dicembre 2012 – termine che coincide
con quello previsto dalla legislazione statale per il passaggio
dall’accreditamento provvisorio al definitivo per le strutture non
ospedaliere e non ambulatoriali – il temporaneo accreditamento gia’
concesso con precedenti delibere della Giunta regionale, a
particolari strutture sanitarie autorizzate, cioe’ a quelle inserite
in "Progetti obiettivo" gia’ approvati.
3.3.- Ancora e’ necessario sottolineare che la posizione delle
strutture inserite in "Progetti obiettivo" e’ del tutto peculiare. A
quest’ultimo riguardo, infatti, deve rimarcarsi che, ai sensi
dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il Ministero
della salute sottopone annualmente all’approvazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, una proposta di Accordo che individua
gli indirizzi cui le Regioni dovranno attenersi nell’elaborare
specifici progetti (cd. "Progetti obiettivo"), destinati ad essere
finanziati con appositi fondi dello Stato. Acquisito l’assenso e
formalizzato l’Accordo, viene stabilito il riparto dei fondi tra le
varie Regioni sulla base dei progetti presentati, destinato ad essere
recepito in apposita intesa. A partire dal 2009, per effetto della
modifica operata sull’art. 1, comma 34-bis, della legge n. 662 del
1996, dall’art. 79, comma 1-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), aggiunto dalla legge di
conversione 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell’economia e delle
finanze eroga, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo
annuo spettante a ciascuna Regione, mentre il restante 30% e’
subordinato all’approvazione da parte della Conferenza permanente
Stato-Regioni di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti.
3.4.- Le disposizioni regionali impugnate non configurano,
pertanto, una ipotesi di accreditamento definitivo ope legis,
incompatibile con l’art. 8-quater della legge n. 502 del 1992, in
quanto elusivo della necessaria verifica della sussistenza dei
"requisiti ulteriori" ivi previsti. Le norme oggetto del presente
giudizio si riferiscono, invece, a prestazioni inserite in "Progetti
obiettivo", per i quali lo stesso Stato ha espresso una valutazione
di priorita’ e di indispensabilita’ tali da giustificare un autonomo
ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di controllo e
valutazione dei risultati raggiunti.
E’ solo in riferimento a strutture che erogano tale tipo di
prestazioni che le disposizioni regionali sono intervenute a
consentire una proroga al 31 dicembre 2012 dell’accreditamento
provvisorio gia’ concesso. Simile proroga, pertanto, pone solo un
problema di rispetto del termine finale stabilito dalla legislazione
statale: 1° gennaio 2011 per le strutture ospedaliere e ambulatoriali
e 1° gennaio 2013 per le altre, come previsto dall’art. 1, comma 796,
lettera t), della legge n. 296 del 2006, poi prorogato dalle leggi
successive.
La proroga disposta dalla legge regionale impugnata riguarda le
sole strutture che erogano servizi inseriti in "Progetti obiettivo"
approvati dalla Giunta regionale e, in base alle delibere dedotte
dalle Regione (senza che la Presidenza del Consiglio ricorrente abbia
dedotto risultanze contrarie), tali servizi risultano essere non
ospedalieri e non ambulatoriali. Per esse, pertanto, il termine di
riferimento posto dal legislatore statale e’ quello del 1° gennaio
2013 e non e’ quindi scaduto.
Ne consegue che la legge regionale non ha violato i principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di
accreditamento.
4.- In ordine alla lamentata violazione dell’art. 120, secondo
comma, della Costituzione, va osservato che il mandato commissariale
per la Regione Abruzzo alla lettera a), n. 5, prevede, tra gli
interventi prioritari, «l’attuazione della normativa statale in
materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante
adeguamento della vigente normativa regionale». Inoltre, il medesimo
mandato, alla lettera b), incarica altresi’ il Commissario «di
sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la
realizzazione o l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche
ovvero per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture sanitarie
private fino all’avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete
ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza
specialistica ambulatoriale tranne quelle necessarie alla attuazione
del Piano di rientro».
Tale essendo il contenuto del mandato, non sussiste alcuna
interferenza da parte dell’impugnata legislazione regionale, in
quanto: la lettera a), n. 5, del mandato riguarda gli accreditamenti
istituzionali e non gli accreditamenti provvisori come quello oggetto
della disposizione impugnata; la lettera b) del mandato concerne le
"nuove" iniziative regionali, mentre nel caso in esame manca il
requisito della novita’, trattandosi di proroga di accreditamenti
gia’ concessi e, in quanto inseriti in "Progetti obiettivo", gia’
oggetto di positiva valutazione da parte dello Stato medesimo in sede
di Conferenza Stato-Regioni.
La questione di legittimita’ costituzionale deve percio’
ritenersi non fondata.
5.- In riferimento alla dedotta violazione dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali
in materia di coordinamento della finanza pubblica, va osservato come
la giurisprudenza costituzionale sia ferma nel ritenere che il
contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario determini
una violazione dei principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della
legge n. 296 del 2006 e all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191
del 2009 (ex plurimis, sentenza n. 91 del 2012).
A prescindere da ogni considerazione sulla sufficienza e
sull’adeguatezza delle motivazioni del ricorso in relazione al
contrasto tra la disposizione impugnata e il Piano di rientro, deve
ribadirsi che le prestazioni rientranti in "Progetti obiettivo" sono
oggetto di una valutazione di priorita’ in sede di Conferenza
Stato-Regioni e seguono un autonomo percorso anche in ordine alla
ripartizione dei fondi specificamente ad esse destinati. Ne’ risulta
che le prestazioni legate a "Progetti obiettivo" siano state prese in
considerazione dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario per la
Regione Abruzzo.
Anche quest’ultima questione di legittimita’ costituzionale
quindi non e’ fondata, in quanto la legge regionale impugnata
riguarda prestazioni, inserite in "Progetti obiettivo" finanziati
dallo Stato separatamente e con fondi autonomi, non incidenti percio’
sul disavanzo regionale e non inclusi nel piano di rientro dal
disavanzo stesso che, pertanto, non puo’ ritenersi essere stato
violato.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione
Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all’art. 35 della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011
della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre
disposizioni di adeguamento normativo) promosse, in riferimento agli
articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *