Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2010) 09-03-2011, n. 9334 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica ha pronunziato sentenza ex art. 444 c.p.p., con la quale ha applicato a M. A. la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) (tasso alcolemico pari a 1,66 g/l) accertato il (OMISSIS).

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale ricorrente denunzia inosservanza del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 per non avere il giudice del primo grado applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente in relazione alla violazione di norme del codice della strada singolarmente contestate e ritenute in sentenza.

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto, posto che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 quale risulta in esito all’entrata in vigore di L. 29 luglio 2010, n. 120 e comunque secondo il testo dello stesso art. 222 vigente all’epoca del fatto commesso, prevede che il Giudice applichi con la sentenza di condanna per violazione di norme del D.Lgs. stesso, la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Ai sensi dell’art. 624 c.p.p. deve essere pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Pistoia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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