Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2010) 09-03-2011, n. 9333 sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, che aveva assolto con la formula "il fatto non sussiste", D.A. imputato di omicidio colposo in danno del minore S.G., (fatto del (OMISSIS)).

Contro la sentenza assolutoria S.S. e M.M. C., hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 576 c.p.p., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà dei genitori sulla minore S.L..

All’udienza pubblica del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

D.A. è stato assolto dal reato a lui addebitato perchè il fatto non sussiste. Il capo di imputazione individuava il delitto di cui all’art. 589 perchè l’imputato, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonchè nella violazione degli artt. 14 e 149 C.d.S., percorrendo via (OMISSIS), alla guida di una autovettura Lancia Y 10, omettendo di adeguare la velocità al limite massimo ivi posto di 50 KM/h trattandosi di centro abitato e di strada di ridotte dimensioni, e, soprattutto di tenere rispetto al veicolo che lo precedeva, una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l’arresto tempestivo e di evitare collisioni con i veicoli che precedevano, cagionava a S. G., lesioni gravissime (frattura temporo-parietale sx con discreta emorragia subaracnoidea e raccolta ematica subdurale a livello temporale e franto temporo parietale sinistra, stato di coma profondo) cui seguiva, in data (OMISSIS) la morte del minore stesso. Ed invero il D., tamponava la bicicletta Mountain Bike che lo precedeva sul lato sinistro della carreggiata, e attingeva S.G. e S.L. che su quella unica bicicletta si stavano spostando a destra rispetto all’originaria traiettoria di marcia, con ciò scaraventando i bambini al suolo, e provocando a S.G. le lesioni sopra specificate e la sua conseguente morte.

I ricorrenti, sottolineata la funzione della loro impugnazione intesa a ottenere, nella sola prospettiva della individuazione della responsabilità civile dell’imputato, l’annullamento della sentenza di proscioglimento, censurano i vizi logici della sentenza impugnata che a fronte di tracce obbiettive di un tamponamento operato dalla vettura guidata dall’imputato nei confronti della bicicletta sulla quale viaggiavano G. e S.L., ha considerato come corrispondente alla realtà una alternativa meramente teorica affidata alla eventualità che la ovalizzazione della ruota posteriore della bicicletta su cui viaggiavano i due piccoli fosse già presente prima dell’incidente mortale. Logica vuole, secondo i ricorrenti, che la localizzazione delle ferite che provocarono la morte del piccolo S. (occupante della parte centrale della bicicletta mentre la sorellina era trasportata sulla canna), compatibili solo con un tamponamento e non anche con un impatto frontale o laterale, portino ad una unica e obbligata conclusione secondo la quale la bicicletta, che peraltro non mostrava danno alcuno sulla sua parte anteriore, fu tamponata dall’imputato.

Rileva questa Corte che il ricorso proposto dalle parti civili, lungi dal richiedere la ripetizione di un terzo accertamento in fatto, evidenzia la inconcludenza più totale del ragionamento di sentenza che ha assolto l’imputato dal reato a lui addebitato perchè il fatto non sussiste. Tanto determina la ammissibilità del ricorso che si colloca nell’esatto binario della previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il testo della sentenza della Corte di Appello di Napoli registra che l’incidente si verificò su un tratto di strada rettilinea con limite di velocità di 50 Km/h, su un tratto stradale della larghezza di metri cinque privo di accessi laterali e che all’incidente non residuò alcuna traccia di frenata sull’asfalto mentre furono rinvenuti parte del faro e del fanalino anteriore sinistro della vettura che ebbe a urtarsi con la bicicletta condotta dalla piccola vittima. La bicicletta a sua volta aveva la ruota posteriore ovalizzata, i freni mal funzionanti e il manubrio parzialmente svitato. La sentenza impugnata congettura che la bicicletta a causa della ovalizzazione della ruota posteriore, preesistente all’urto, procedesse in modo assai oscillante e non rettilineo. La motivazione allinea poi la mancanza di elementi tali da consentire una ricostruzione della dinamica del fatto e ha dedotto, dalla assenza di segni di frenata e dalle dichiarazioni dell’imputato, la osservanza da parte del conducente dell’autovettura di una velocità rispettosa del limite esistente su quella strada urbana. Di converso l’assetto instabile della bicicletta indebitamente carica di due soggetti e l’intrinseca inadeguatezza del mezzo costituirebbero indice di una caduta del velocipede in movimento, tale da individuare una causalità esclusiva della morte riconducibile ad una caduta dal velocipede in movimento.

La logica argomentativa utilizzata è inconseguente, utilizza come postulati attendibili mere congetture che diventano verità fondante della successiva ricostruzione, rimuove indici di prova pur menzionati ma non adeguatamente esaminati, risulta frutto di concatenazioni logiche discontinue e dunque inconseguenti, produce affermazioni inconcludenti come quella secondo la quale la vittima cadde dalla bicicletta in movimento.

La congettura di una preesistenza della ovalizzazione della ruota posteriore della bicicletta è priva di qualsiasi riscontro. La riferita ammissione del consulente di una possibile preesistenza della ovalizzazione attribuisce a un consulente il potere che non ha di produrre ammissioni di mere possibilità, trasformandole in prove certe di una verità che invece è da accertare su riscontri obbiettivi e valutazione dei fatti certi. La ovalizzazione della ruota posteriore della bicicletta poteva e doveva essere valutata in una allo svitamento parziale del manubrio della stessa, la rottura del faro e del fanalino anteriore sinistri della vettura condotta dall’imputato, pur menzionata in sentenza, in una alla narrazione di rubrica del fatto che la bicicletta precedeva sul lato sinistro della strada l’autovettura condotta dall’imputato, dovevano essere egualmente valutate e non puramente dimenticate nel percorso dimostrativo. La motivazione impugnata, individua come certi,fatti che essa stessa rappresenta come meramente possibili, trascura di valutare fatti certi, costruisce conclusioni totalmente inadeguate a dare conto di circostanze pur riferite in sentenza, particolarmente rilevanti perchè date per certe in contrasto con una situazione di riferita mancanza di elementi certi, e alla fine inspiegabilmente rimosse.

La sentenza impugnata, intangibile ai fini penali, deve essere annullata nella prospettiva civile con rinvio al giudice civile di appello competente per valore (Corte di Appello di Napoli).

L’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalle parti civili liquidate con separato provvedimento in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile in grado di appello competente per valore; condanna l’imputato al pagamento delle spese in favore delle parti civili ricorrenti e liquida le stesse in Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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