Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 10-03-2011, n. 9668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.Z. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l’ordinanza 23 novembre 2010 del Tribunale del riesame (che, in accoglimento dell’appello del P.M., contro l’ordinanza di rigetto 8 marzo 2010 del G.I.P., ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso il (OMISSIS)), deducendo nella decisione impugnata sia violazioni di legge che vizio di motivazione, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
Motivi della decisione

Con un unico di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto il profilo della violazione degli artt. 310, 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione all’art. 385 cod. pen., considerato che il sopraggiunto "status libertatis" renderebbe impossibile la reiterazione di condotte "analoghe o affini" al precetto violato, non essendo più il ricorrente nella condizione di persona agli arresti domiciliari.

Con ulteriore doglianza si segnala che la trasgressione era stata immediatamente sanzionata con il ripristino della custodia cautelare in carcere nel procedimento principale e l’odierna misura appare un inaccettabile automatismo.

Il motivo nelle sue due articolazioni è palesemente infondato e comunque privo di specificità posto che ignora la precisa giustificazione offerta dal giudice cautelare.

Nella vicenda infatti, il Tribunale del riesame, con un argomentato e corretto giudizio, ha ritenuto di applicare il comma terzo dell’art. 280 cod. proc. pen. il quale prevede proprio la trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare a prescindere dal concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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