T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 451 polizia locale Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

v.to C. Rosato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono dipendenti del Comune di Mesagne, inquadrati con qualifica di "Vigili urbani".

Con il ricorso in esame, dopo aver premesso di aver svolto frequentemente attività lavorativa senza fruire del riposo settimanale, formulano domanda risarcitoria, limitatamente al rapporto lavorativo intercorso fino al 30 giugno 1998 e nei limiti della prescrizione decennale, per le lesioni asseritamente subite alla propria sfera giuridica, sub specie di danno da usura psicofisica, danno alla salute e danno alla vita di relazione.

In via istruttoria, chiedono che il giudice adito voglia ordinare alla amministrazione comunale la produzione dei prospetti di servizio dai quali si evincerebbero le prestazioni da essi effettuate anche nel giorno di riposo settimanale, dichiarando essi di non averne la disponibilità.

A sostegno delle proprie ragioni deducono i seguenti motivi: Violazione dell’art. 36 Cost.; Violazione dell’art. 2109 c.c.; Violazione art. 2087 c.c.

Chiedono, infine, che il predetto danno venga liquidato nella misura della retribuzione spettante per tre giornate lavorative per ogni (giorno di) mancato o ritardato riposo settimanale o con diverso criterio, anche eventualmente in via equitativa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mesagne, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Dopo aver richiamato l’art. 36, comma 3, della Cost. (a norma del quale "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale…. e non può rinunciarvi") e l’art. 2189, comma I°, c.c. (a norma del quale "il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica"), gli odierni ricorrenti evidenziano che la ratio delle predette disposizioni è quella di consentire al lavoratore il pieno recupero delle energie psicofisiche ed il soddisfacimento delle esigenze collegate alla vita familiare e sociale. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporterebbe al lavoratore conseguenze lesive da ricondurre al danno da usura psicofisica, al danno biologico e ad al danno alla vita di relazione.

La tesi dei ricorrenti non può essere condivida.

Anzitutto, occorre premettere che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova in ordine alla mancata fruizione del riposo settimanale, rimettendo al giudice adito l’acquisizione, in via istruttoria, dei prospetti di servizio, né si sono preoccupati di individuare analiticamente le lesioni patite né tantomeno il nesso eziologico tra i pregiudizi allegati ed il mancato riposo settimanale.

In proposito, il collegio fa rilevare che, in materia di diritti soggettivi, l’onus probandi incombe su chi sostiene il fatto costitutivo del suo diritto e che, nel caso di specie, (detto onere), riguardando lo svolgimento di prestazioni lavorative, concerne circostanze note ai pubblici impiegati che le deducono sicché non può applicarsi per esse il principio dispositivo con metodo acquisitivo.

Ciò detto, la pretesa azionata, oltre che sfornita di idoneo supporto probatorio, si rivela priva di fondamento sul piano giuridico.

L’art. 13 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 267 prevede espressamente che, per esigenze di funzionalità riconducibili alla copertura degli orari di servizio, gli enti locali possano istituire turni giornalieri di lavoro, caratterizzate dalla circolazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. Peraltro, il medesimo articolo, al comma 7, prevede una maggiorazione tariffaria oraria del 20% per il lavoro prestato nei giorni festivi, precisando che la predetta maggiorazione sostituisce ogni altra indennità di turno.

Inoltre, il successivo art. 17 (rubricato "Riposo compensativo") del medesimo Decreto stabilisce testualmente: "Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo".

Sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, da tempo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

a) l’ordinamento italiano non impone una rigorosa periodicità del riposo settimanale, prevedendone unicamente una tendenziale cadenza settimanale, derogabile tuttavia in presenza di regimi particolari, come quello legato alla turnazione del servizio disciplinata dall’art. 13 del D.P.R. n. 268/1987 (Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 marzo 2000 n. 1012; Tar Puglia, Bari, Sez. II n. 1027/2000);

b) il servizio di polizia municipale, dovendo essere svolto senza soluzione di continuità, giustifica la deroga al principio generale sancito dall’art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 268/1987 e, pertanto, risulta fisiologicamente articolato in turni in modo da comprendervi anche i giorni festivi e domenicali (Tar Puglia, Bari, Sez. II n. 1027/2000);

c) non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente articolato in turni, la maggiorazione stipendiale prevista dall’art. 17 del D.P.R. n. 268/1987 in favore dei dipendenti comunali che non hanno fruito del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007 n. 226; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 218; Consiglio di Stato, Sez. V 16 ottobre 2006 n. 6152).

Orbene, il Comune di Mesagne nel costituirsi in giudizio ha precisato che, nel caso di specie, i ricorrenti, cui pure è stato assicurato il riposo compensativo nel giorno successivo al turno festivo, hanno percepito sia la maggiorazione tariffaria di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 268/1987, prevista per il personale turnista, sia (peraltro, indebitamente in base alla giurisprudenza sopra richiamata) la maggiorazione stipendiale prevista dall’art. 17 del medesimo D.P.R. per il personale che non ha fruito di riposo settimanale.

Tale circostanza non è stata contestata dai ricorrenti.

Stando così le cose, del tutto infondata è quindi ogni pretesa risarcitoria avanzata dagli odierni ricorrenti in quanto, da un lato, la programmazione di turni del personale di polizia municipale anche nei giorni festivi appare perfettamente coerente con le disposizioni normative sopra richiamate, dall’altro lato, i ricorrenti, pur essendovi onerati, non hanno fornito alcun elemento idoneo a comprovare il danno asseritamente subito (alla integrità psicofisica ed alla vita di relazione personale e familiare) per effetto della mancata fruizione del riposo settimanale nel giorno della domenica.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Mesagne, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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