Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 10-03-2011, n. 9667

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.F. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro le ordinanze 14 gennaio 2010 e 18 gennaio 2010 del G.I.P. presso il Tribunale di Brescia, il quale ha rigettato le istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 1953/2008.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che nella specie è stata erroneamente ritenuta la validità della notifica del decreto penale di condanna, per compiuta giacenza, essendo stato notificato il provvedimento mediante invio nella vecchia residenza, quale era stata indicata dalla persona offesa nell’atto di querela per il reato ex art. 570 cod. pen..

Con un secondo motivo si lamenta ancora inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. sul presupposto inesistente di una rituale notifica e senza la rigorosa notifica della effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato.
Motivi della decisione

Il motivo per come proposto è inammissibile.

Ritiene infatti la Corte, in adesione alle conclusioni del Procuratore generale, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Invero, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare un provvedimento di cui si assuma la nullità della notificazione, in quanto la sussistenza di tale vizio esclude la decorrenza del termine per proporre impugnazione e la formazione del titolo esecutivo.

In tale evenienza – ipotizzabile il dedotto vizio di notifica – il rimedio esperibile è l’impugnazione tardiva, sorretta dalla prova che il termine per impugnare non è decorso a causa della nullità della notificazione dell’atto dalla cui data in termine stesso sarebbe dovuto decorrere (Cass. pen. sez. 5, Ordinanza 36517/2009 Rv.

245082 Massime precedenti Conformi: N. 15230 del 2003 Rv. 225430, N. 25079 del 2004. Rv. 229868, N. 14594 del 2007 Rv. 236154, N. 19646 del 2007 Rv. 236660).

In altre parole, sussiste incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell’estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la ritualità dell’atto, cui è legato il termine scaduto, mentre nel caso di verificata sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, l’unico rimedio consentito è l’incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (Cass. pen. sez. 5, 4223/2009 Rv.

242949 Massime precedenti Conformi: N. 1631 del 1993 Rv. 196902, N. 15230 del 2003 Rv. 225430, N. 2933 del 2005 Rv. 230819).

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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