T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 439 Competenza esclusiva del giudice amministrativo Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e e E. Sticchi Damiani;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente della S.T.P. con la qualifica di Conducente di linea, ha impugnato l’atto epigrafato con cui gli è stata comminata la sanzione della sospensione dal soldo e dal servizio per giorni quindici, ex art. 44, comma 3, del R.D. n. 148/1931, stante l’impossibilità di applicare allo stesso la retrocessione in virtù della qualifica ricoperta; ciò in considerazione del fatto che lo S., nella propria qualità di Dirigente Sindacale, presenziava all’udienza fissata per il 4 giugno 1997 innanzi al Giudice del lavoro e pertanto, nella medesima data, non effettuava la corsa 0534b Fiorini – Lecce – Latiano delle 12.05 relativa al turno LV6, sottoscrivendo ugualmente la cedola delle corse riferita all’intera giornata, ivi compresa anche quella delle 12.05 (che tuttavia veniva comunque effettuata dal collega Rocco Zacheo su espressa richiesta dello S.).

Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi:

– violazione degli accordi sindacali del 26.1.1987 e del 30.4.1988, dato che il provvedimento sanzionatorio non sarebbe stato esaminato dall’apposita Commissione e sarebbe stato notificato oltre il termine di 30 giorni;

– violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970, secondo cui la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di dieci giorni;

– eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, in quanto il comportamento dello S. non avrebbe integrato gli artifici intesi dall’art. 45 del R.D. n. 148/1931 sulla base dei quali poter applicare la sanzione della destituzione (convertita nella retrocessione in considerazione del fatto che l’allontanamento dal servizio era dipeso dall’esigenza di presenziare all’udienza innanzi al giudice del lavoro e tenuto conto della qualifica di Dirigente Sindacale ricoperta dal ricorrente);

– difetto di motivazione, incompetenza ed irregolare costituzione dell’organo che ha emanato l’impugnato provvedimento sanzionatorio, violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Con controricorso depositato in data 24.11.1999 si è costituita la Società intimata, argomentando diffusamente per controdedurre alle censure avverse e chiedendo la reiezione del proposto ricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie per ribadire ulteriormente le proprie posizioni e richieste; in particolare, la difesa della Società resistente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice, sul rilievo che l’art. 58 del R.D. n. 148/1931, in base al quale le controversie in materia di sanzioni disciplinari relative agli autoferrotranvieri apparterrebbero alla giurisdizione del G.A., non sarebbe più compatibile con la disciplina contenuta nell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che ha sancito definitivamente la contrattualizzazione del pubblico impiego.

A seguito della definizione della fase cautelare con ordinanza n. 1086/1999, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 la causa, su istanza delle parti, è stata introitata per la decisione.

Il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nella memoria depositata il 30 ottobre 2010 dalla Società resistente.

Sul punto, infatti, si sono più volte pronunciate le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui le controversie in materia di sanzioni disciplinari irrogate agli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, già attribuite al G.A. dall’art. 58 R.D. n. 148/1931, allegato A), appartengono oggi alla cognizione del G.O., stante l’implicita abrogazione della suddetta norma da parte dell’art. 68 d.lgs. n. 29/1993 (ora art. 63 del d.lgs. n. 165/2001), per incompatibilità della stessa con il sistema delineato dalle disposizioni da ultimo citate, nonché con il sistema legislativo complessivo venutosi via via a creare ed oggi vigente.

Ed invero, a fronte della chiara ed univoca evoluzione della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego, che ha teso alla privatizzazione, ad avviso delle SS.UU non è più possibile sostenere ancora la specialità del rapporto degli autoferrotranvieri, con la conseguenza che la devoluzione al G.A. delle controversie attinenti ai procedimenti disciplinari che li riguardano, ex art. 58 del R.D. n. 148/1931, non ha più alcun motivo di esistere nell’odierno panorama legislativo. Sostengono, ancora, le SS.UU. che ciò troverebbe conferma anche nella ormai nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 204/2004, la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n.80/1998 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha precisato che le controversie sui pubblici servizi che rientrano ancora nella giurisdizione amministrativa sono solo quelle in relazione alle quali l’amministrazione pubblica agisce esercitando il suo potere autoritativo, oppure utilizza strumenti negoziali sostitutivi del potere autoritativo stesso. Non può, quindi, negarsi che a quest’ultimo ambito restano del tutto estranei i provvedimenti disciplinari adottati da un’impresa di trasporti nei confronti di un proprio dipendente, trattandosi della manifestazione di un potere contrattuale esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello proprio di qualunque altro datore di lavoro privato (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 gennaio 2005, n. 460).

Il Collegio non ha alcun motivo per discostarsi dall’indirizzo delineato dalla Suprema Corte di Cassazione, peraltro già avallato dalla giurisprudenza amministrativa in diverse pronunce (cfr. in tal senso: Consiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 2008, n. 6094; Consiglio Stato, sez. VI, 02 dicembre 2008, n. 5918; Consiglio Stato, sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5043; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 24 aprile 2008, n. 1256; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 01 marzo 2005, n. 974).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice, per essere giurisdizionalmente competente l’autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge, in virtù del principio della translatio judici.

Sussistono giusti motivi (l’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione di giurisdizione in materia all’epoca della proposizione del ricorso) per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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